Bruxelles – I prestatori di servizi di pagamento, in particolare banche e poste, non sono responsabili di verificare che l’IBAN indicato dal correntista corrisponda all’effettivo nome del destinatario. Con la sentenza della Corte di Giustizia banche, Poste ed altri intermediari di questo tipo sono stati esonerati da qualsiasi onere di verifica.
La sentenza deriva dalla causa C-245/18, nella quale la società italiana Tecnoservice si è rivolta dapprima al Tribunale ordinario di Udine in seguito ad un erroneo versamento da parte di un suo debitore su di un IBAN sbagliato, il tutto tramite Poste Italiane, che secondo la società avrebbero dovuto verificare la corrispondenza tra il codice e l’intestatario del conto.
Il Tribunale di Udine decise quindi di lasciare la decisione ultima alla Corte di giustizia, la quale ha affermato che: sia un’interpretazione letterale della direttiva sia un’interpretazione logico-sistematica portano ad affermare che i prestatori di servizi di pagamento non hanno l’obbligo di verificare se l’IBAN fornito dall’utente corrisponda effettivamente al beneficiario. L’obiettivo, spiega la sentenza, è di garantire il trattamento automatizzato di queste operazioni, consentendo di prestare un servizio più veloce ed efficiente.