Bruxelles – Le regole di diritto dell’Unione europea non consentono l’apposizione del logo di produzione biologica dell’UE su prodotti provenienti da animali che sono stati assoggettati a macellazione rituale senza previo stordimento.
Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia europea, sentenziando su un procedimento attivato in Francia nel 2012 dall’associazione Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (Ente di assistenza agli animali da abbattere, ‘OABA’) che presentò al ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione una domanda intesa a far vietare la dicitura “agricoltura biologica” (‘AB’) sulle pubblicità e gli imballaggi di hamburger di carne bovina certificati “halal” provenienti da animali macellati senza previo stordimento.
Secondo i magistrati europei, il legislatore dell’Unione sottolinea in diverse occasioni la volontà di garantire un livello elevato di benessere degli animali caratterizzato anche dall’osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi della produzione in cui sia possibile migliorarne ulteriormente benessere, anche durante la macellazione.
La Corte ricorda che taluni studi scientifici hanno dimostrato che lo stordimento costituisce la tecnica meno lesiva del benessere degli animali al momento della macellazione.
La Corte, ribaltando il pare dell’avvocato generale Nils Wahl espressa nel settembre scorso, rileva quindi che la pratica della macellazione rituale, nel corso della quale l’animale può essere messo a morte senza previo stordimento, che è autorizzata a titolo derogatorio nell’Unione e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione, non è tale da attenuare del tutto il dolore, la paura o la sofferenza degli animali in modo tanto efficace quanto la macellazione preceduta da stordimento. Lo stordimento, infatti, è necessario per indurre nell’animale uno stato di incoscienza e di perdita di sensibilità tale da ridurre considerevolmente la sua sofferenza.
Secondo i giudici, se è pur vero che la macellazione senza previo stordimento richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato al fine di ridurre il più possibile le sofferenze dell’animale, l’impiego di una tecnica siffatta non consente tuttavia di ridurre al minimo le sofferenze dell’animale. Dunque i metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi, che sono eseguiti senza previo stordimento, non equivalgono, secondo la Corte, in termini di garanzia di un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della macellazione con stordimento, in linea di principio imposto dal diritto dell’Unione.
La Corte sottolinea, infine, che l’obiettivo delle norme dell’Unione relative all’etichettatura biologica consiste nel “tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici” e rileva che è importante vigilare affinché ai consumatori sia garantito che i prodotti che recano il logo di produzione biologica dell’Unione europea, che è quello preso in considerazione, in realtà, dal giudice del rinvio, siano stati effettivamente ottenuti nel rispetto delle norme più elevate, in particolare in materia di benessere degli animali.