Bruxelles – L’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Ue ritiene che la Gran Bretagna può decidere, unilateralmente, di revocare la sua decisione di lasciare l’Unione europea.
Secondo l’avvocato Campos Sánchez-Bordona l’attivazione dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione (tue) può essere cancellata fino alla conclusione dell’accordo di separazione.
L’avvocato generale ha dunque deciso come aveva previsto giorni fa il direttore di Eunews, Lorenzo Robustelli (pur con qualche refuso nel suo Tweet… ).
Secondo me l'avvocato generale della Corte Ue sulla #Brexit non può che dire che he l'attivazione dell'articolo 50 del Trattato è revocabile. In fondo GB è ancora nell'Ue e ne sta rispettando tutte le regole.
— Lorenzo Robustelli (@LRobustelli) November 29, 2018
La questione era stata sollevata davanti ad un Tribunale scozzese da numerosi parlamentari del Parlamento locale, di quello del Regno Unito e del Parlamento europeo. Questa magistratura ha poi deciso di sollevare la questione davanti alla Corte Ue.
L’avvocato generale interpreta dunque l’articolo 50 Tue facendo riferimento alle pertinenti disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, sulla base del quale si basa l’articolo, per ciò che non è espressamente previsto in esso. Ai sensi dell’articolo 68 della Convenzione, le notifiche di recesso da un trattato internazionale possono essere revocate in qualsiasi momento prima che entrino in vigore.
L’avvocato generale sottolinea che il ritiro di un trattato internazionale, che è il corollario del potere di concluderlo, è, per definizione, “un atto unilaterale di uno Stato parte e una manifestazione della sovranità di quello Stato”. La revoca unilaterale sarebbe anche una manifestazione della sovranità dello stato uscente, che sceglie di annullare la sua decisione originale. Dall’interpretazione sistematica dell’articolo 50 TUE, l’avvocato generale deduce diversi motivi per la revoca unilaterale dell’intenzione di recedere dall’Unione.
In primo luogo, la conclusione di un accordo non è una condizione per la realizzazione del ritiro. In secondo luogo, l’articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea prevede che lo Stato membro che decide di recedere notifica tale “intenzione” di ritirare la sua adesione, e non la “decisione” davanti al Consiglio europeo, e resta inteso che le intenzioni possono variare. In terzo luogo, il carattere unilaterale della prima fase della procedura dell’articolo 50 Tue, in cui lo Stato membro decide di ritirarsi dall’Unione conformemente alle sue norme costituzionali, si estende anche alla fase successiva (negoziazione delle condizioni di ritiro con le istituzioni dell’Ue), in modo che se la decisione di revoca è revocata in conformità con le norme costituzionali dello Stato membro uscente, essa perde la sua base dal punto di vista costituzionale. Infine, la negazione della revoca avrebbe come conseguenza pratica che uno Stato che, secondo la recente giurisprudenza della Corte, continui a essere membro dell’Unione a tutti gli effetti, sarebbe costretto a lasciarlo. Sarebbe illogico costringere lo Stato membro a ritirarsi dall’Unione e poi a negoziare la sua adesione, sostiene l’avvocato generale, secondo il quale gli atti giuridici adottati durante i negoziati sono o misure inerenti il negoziato o accordi conclusi per la futura separazione, e non impediscono la revoca unilaterale della notifica dell’intenzione di ritirarsi.
L’avvocato generale afferma che l’articolo 50, paragrafo 1, del Trattato è un esempio del principio del rispetto dell’identità nazionale degli Stati, al quale riconosce il diritto di ritirarsi dall’Unione se ritengono che la loro identità nazionale è incompatibile con la loro appartenenza all’Unione. Secondo lui, al contrario, nulla impedisce a questo Stato di collegare la sua identità alla sua integrazione nell’Unione.
D’altro canto, l’avvocato generale ritiene che sarebbe incompatibile con l’articolo 50 del Tue rendere subordinata all’unanimità dal Consiglio europeo la possibilità di revoca. In effetti, accettando che il Consiglio europeo abbia l’ultima parola sulla revoca della notifica dell’intenzione di ritirarsi dall’Unione, aumenta il rischio che lo Stato membro lasci l’Unione contro la sua volontà dal momento che il diritto di recesso dall’Unione (e, al contrario, di rimanerci) sfuggirebbe al controllo dello Stato membro, alla sua sovranità e alle sue norme costituzionali.
(Conclusioni nel procedimento C-621/18, Wightman e.a./Secretary of State for Exiting the European Union)