Bruxelles – Se un migrante viene salvato in mare, nelle acque territoriali di un Paese terzo, dalle forze di sicurezza di quel Paese è possibile pensare centri di identificazione in quello stesso Paese, ammesso che ci sia un accordo tra quel governo e l’Unione. Se però un migrante viene salvato in acque internazionali secondo il diritto dell’Unione non è possibile, contro la sua volontà inviarlo “in un Paese del quale non è originario o dal quale non ha transitato”.
Lo spiega un documento elaborato dalla Commissione europea che illustra tre scenari possibili per una diversa gestione dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo. Il primo caso, quello legalmente più semplice, è la creazione di centri (che poi il nome è del tutto da finire) di identificazione nel territorio dell’Unione. La difficoltà qui è trovare Paesi membri che siano d’accordo. La seconda possibilità è creare questi centri nei Paesi nelle cui acque territoriali i migranti vengono salvati, o anche per quelli trovati in acque internazionali, ma qui il problema è trovare l’accordo con i Paesi che dovrebbero accogliere questi migranti, ma in questo caso “le persone salvate non acquisirebbero il diritto di accedere alle procedure di asilo in uno Stato membro dell’Ue”. Si negherebbe quindi a molte persone la possibilità stessa di esercitare un diritto sancito in base ai valori fondamentali dell’Unione europea. resterebbe poi il problema di cosa fare di queste persone (che nel tempo aumenterebbero) e di definire che diritti avrebbero.
Quello che la Commissione definisce “Scenario 3” è invece praticamente impossibile, poiché presenta “significanti sfide pratiche e legali. Il rischio di violare il principio di non respingimento (non-refoulement) è alto. E’ anche discutibile se questo scenario sarebbe in linea con i valori dell’Ue”, scrive la Commissione. In questo scenario “tutti i migranti irregolari sarebbero spediti direttamente nel territorio di un Paese terzo senza avviare alcuna procedura nel territorio degli Stati membri ed offrendo invece la possibilità di richiedere l’asilo da dove sono stati inviati”. Però respingere un richiedente asilo senza neanche avviare la procedura “non è permesso dalle norme dell’Ue né da quelle internazionali”, anche perché chi non tocca il territorio dell’Unione o almeno arriva alle sue frontiere “non ha il diritto” di chiedere asilo. E, spiega la Commissione, “permettere a singoli di far domanda di asilo fuori dall’Ue richiederebbe l’applicazione extraterritoriale della legge dell’Unione, il che attualmente non è possibile né auspicabile”. Si potrebbe cambiare la legislazione, in ogni Stato e nell’Unione, con un accordo generale che non sembra possibile.