Bruxelles – L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba) va abolita. “Non ha finalità specifiche ma unicamente di bilancio”, e di conseguenza è contraria alle disposizioni della direttiva europea sul regime generale delle accise. Arriva da Bruxelles una decisione che mette in questione il modo di attuazione federalismo fiscale in Italia, con l’avvio di una procedura d’infrazione per balzelli ritenuti ingiustificati che conferma i sospetti di quanti pensavano che l’autonomia in termini di tasse avrebbe potuto tramutarsi in un modo per fare cassa. Oggi la Commissione lo dice senza mezzi termini.
L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba) trova il proprio fondamento giuridico nel decreto legislativo 398 del 1990, dove si stabilisce che “le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione”. Gli interventi normativi successivi, la riforma del titolo V della Costituzione e la legge Calderoli del 2009, hanno modificato ulteriormente attribuzioni e poteri delle Regioni. Qualcosa, nell’applicazione delle disposizioni normative nazionali, a quanto pare non ha funzionato. Le autorità italiane lo sanno bene, visto che il governo Monti nel 2012 fece ricorso contro la legge regionale del Lazio che conteneva disposizioni in materia proprio di Irba. Allora si chiedeva di “dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare” alcuni articoli della legge, oggi da Bruxelles si chiede di “abolire” in tutto e per tutto l’imposta.
Ma non c’è solo il nodo delle imposte regionali. Nel pacchetto mensile di infrazioni la Commissione contesta irregolarità anche per quanto riguarda l’Iva. Un’altra procedura è stata avviata per le condizioni aggiuntive che il Paese impone per esentare dall’imposta i servizi connessi all’importazione di beni. La legislazione italiana richiede non solo che il loro valore sia incluso nella base imponibile, ma anche che siano stati effettivamente assoggettati all’Iva in dogana al momento dell’importazione. Un qualcosa contrario alla direttiva Iva del 2006.
In totale sono cinque le procedure avviate contro l’Italia. Alle due citate, si aggiungono quella per i ritardi nella realizzazione delle reti di smaltimento delle acque di scarico (la terza della serie), quella per “non aver garantito” la conformità dei serbatoi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (Gpl) immessi sul mercato o messi in servizio (nello specifico l’Italia ha consentito che alcuni vecchi serbatoi di stoccaggio inizialmente destinati ad essere usati in superficie venissero modificati per essere usati come serbatoi ad uso sotterraneo). Si aggiunge quella per “non aver assolto l’obbligo” di fornire gratuitamente agli utenti informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale.