Bruxelles – I Paesi Bassi non possono obbligare un cittadino extra-europeo, titolare un permesso di soggiorno per motivi di famiglia da oltre cinque anni, a sostenere un esame – aggiuntivo a quello obbligatorio – per provare di essere integrato nella società come condizione per ottenere un visto autonomo.
Questo è quanto proposto dall’avvocato generale Paolo Mengozzi alla Corte di Giustizia Ue, chiamata a pronunciarsi sui casi di due cittadini di Paesi terzi contro una corte olandese. I due, entrambi sposati con olandesi e per questo titolari del permesso di soggiorno nei Paesi bassi, si sono visti, in seguito a divorzio, condizionare il rinnovo del documento al superamento di un nuovo esame che provasse la loro integrazione nella società olandese.
Secondo Mengozzi, la legge che prevede il superamento di un secondo esame da parte di un cittadino extra-europeo per ottenere “permesso di soggiorno autonomo”, quando questo sia già stato “regolarmente soggiornante” un Paese Ue da più di cinque anni grazie a un visto di “ricongiungimento familiare”, è “incompatibile con il diritto dell’Unione”.
Il caso riguarda sia “C”, una cittadina di nazionalità cinese che “A”, cittadino congolese. Entrambi, alla richiesta di permesso di soggiorno autonomo, hanno ricevuto un rifiuto da parte del segretario di Stato olandese, che ha richiesto loro di provare la loro integrazione con la società olandese attraverso un secondo esame.
Nei Paesi bassi, come avviene anche in altri Paesi europei in linea col diritto Ue, le autorità chiedono ai cittadini di Paesi terzi di superare un esame di integrazione civica, che può comprendere la valutazione della conoscenza della lingua e della società dello Stato in questione.
Tuttavia, secondo Mengozzi un secondo – aggiuntivo – esame di integrazione civica è una prerogativa “particolarmente rigorosa”, che va al di là dei requisiti “previsti nell’ambito della prima ammissione nei Paesi bassi in forza del diritto al ricongiungimento familiare”.
Inoltre, considerando che la cittadina cinese C è rimasta “scoperta” dal permesso di soggiorno dalla data del divorzio fino a quando non ha superato il secondo esame di integrazione civica previsto, l’avvocato Mengozzi ha anche dichiarato che il diritto di permesso di soggiorno autonomo debba decorrere “dalla data di presentazione della domanda”.