Bruxelles – E’ difficile informare i cittadini quando, dalla fonte, arrivano notizie confuse.
E’ successo questa mattina, con la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Se arriva un comunicato come quello che segue, è solo la scarsa chiarezza del testo che spinge il giornalista ad approfondire, per poi capire una cosa semplice: il titolo del comunicato è sbagliato e il testo è quasi incomprensibile.
Con un titolo del genere cosa si capisce? Che il noto stilista delle suole rosse ha perso una causa, che il suo rosso non è un “marchio” del quale si può impossessare impedendone l’uso ad altri calzaturifici.
Poi uno si legge il comunicato, i cui punti salienti sono:
- il titolo del comunicato, che contiene due negazioni in sequenza
“Un marchio consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa non rientra nel divieto di registrazione delle forme
Infatti, un marchio del genere non è costituito ‘esclusivamente dalla forma’ ai sensi della direttiva sui marchi“
- e alcune frasi esplicative
“Nella sua sentenza odierna, la Corte ritiene che, non essendovi nella direttiva alcuna definizione della nozione di ‘forma’, la determinazione del significato di tale termine deve essere stabilita sulla base del significato abituale di quest’ultimo nel linguaggio corrente. La Corte rileva che dal senso usuale di tale termine non risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma.
Inoltre, se è vero che la forma del prodotto o di una parte del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere, tuttavia, che un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto.
Nel caso di specie, il marchio non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto, in quanto la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione.
La Corte aggiunge che non si può ritenere che un segno, come quello di cui trattasi, sia costituito ‘esclusivamente’ dalla forma ove l’oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice d’identificazione riconosciuto a livello internazionale”.
Lette queste righe il povero giornalista vorrebbe essere stato in ferie, invece che ad avere a che fare con queste scarpe, dal prezzo per altro inarrivabile ad un cittadino comune. Ma insomma: questo rosso è solo di Louboutin? Oppure lo possono usare anche altri su scarpe con una forma diversa? O il colore è dello stilista quando sta sulle sue scarpe e di tutti se sta su un golf? La sensazione è che forse Louboutin abbia perso la causa e che tutti possano usare quel colore.
Invece no, lo stilista ha vinto la causa. E qualche giornalista è invece stato tratto in inganno (per fortuna non noi). E’ difficile da spiegare, ma in sostanza la Corte ha ritenuto che il colore rosso, quel colore rosso specifico, ai sensi del diritto europeo fa parte della “forma” della scarpa, e dunque ha diritto ad essere tutelato come tutto il resto dell’oggetto frutto della creatività di Louboutin. Per saperne di più potete leggere il nostro articolo correlato qui sotto.
Il problema è che l’ufficio stampa della Corte invece che spiegare il contenuto della sentenza ha solo fatto il copia incolla di alcune sue parti, pretendendo che un pubblico di lettori generalista abbia la capacità di comprensione di un testo giuridico tal quale a quella dei giuristi che l’hanno scritto.
Non è così che si aiuta la stampa, non è così che si aiutano i cittadini a capire.