Bruxelles – I richiedenti asilo che si spostano sul territorio dell’Ue non possono essere rimandati nel Paese in cui hanno presentato domanda di protezione internazionale senza il consenso di quest’ultimo. Lo ha stabilitp oggi la Corte di giustizia dell’Unione europea, con una sentenza che chiarisce aspetti procedurali del regolamento di Dublino III sull’asilo.
Dopo aver fatto domanda asilo in Germania, il cittadino dell’Iraq Adil Hassan si era recato in Francia, dove è stato fermato. Le autorità francesi avevano quindi chiesto alla controparte tedesca di riprendere in carico Hassan, disponendo nel contempo il suo trasferimento in Germania ma senza attendere il consenso tedesco.
La decisione francese rispondeva al funzionamento del regolamento di Dublino III, secondo il quale la Germania è lo Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del cittadino iracheno, dal momento che è lì che questi aveva presentato richiesta. Hassan ha fatto tuttavia ricorso, sostenendo che la Francia non aveva il diritto di disporre il suo trasferimento, perché la decisione era stata adottata prima che la Germania rispondesse alla richiesta fatta dalle autorità francesi.
Il Tribunale della città di Lille ha chiesto quindi ai giudici di Lussemburgo il da farsi. E la Corte di giustizia ha dichiarato che “dalla genesi e dall’obiettivo del regolamento Dublino III emerge con chiarezza che una decisione di trasferimento può essere adottata e notificata all’interessato solo dopo che lo Stato membro richiesto abbia, implicitamente o esplicitamente, accettato di riprendere in carico tale persona”.