Bruxelles – Nonostante una legge costituzionale tuteli i cittadini tedeschi dall’estradizione verso gli Stati Uniti, la Germania non è tenuta ad accordare lo stesso diritto a tutti i cittadini europei. Lo ha sentenziato oggi la Corte di giustizia dell’Ue.
La decisione riguarda il caso di Romano Pisciotti, cittadino italiano estradato e condannato a due anni di reclusione negli Stati Uniti dopo essere stato arrestato dalle autorità tedesche nel 2013 mentre, diretto in Nigeria, transitava presso l’aeroporto di Francoforte.
L’italiano, che è stato arrestato dalle autorità tedesche in base a un accordo ad hoc tra Unione europea e Stati Uniti, era stato incriminato per aver violato le leggi sulla concorrenza nel settore della vendita di tubi marini.
Pisciotti aveva successivamente accusato le autorità di Berlino di averlo reso oggetto di una discriminazione – di non averlo cioè trattato come un cittadino tedesco – per avergli negato il beneficio del divieto di estradizione previsto dalla Costituzione del paese.
Secondo quanto deciso dai giudici europei, tuttavia, l’azione tedesca è stata giustificata dall’esigenza di evitare che le persone che hanno commesso un reato rimangano impunite.
Con la sentenza di oggi, la Corte ha stabilito che “uno Stato membro non è tenuto ad accordare a ogni cittadino dell’Unione che abbia circolato sul suo territorio il divieto di estradizione verso gli Stati Uniti di cui godono i suoi cittadini”.
Questo purché, prima di estradare tale cittadino, lo Stato in questione metta lo Stato di provenienza dell’imputato in condizione di chiederne la consegna nell’ambito di un mandato d’arresto europeo.
Nel caso di Pisciotti, il Consolato italiano era stato tenuto informato della situazione, senza che però le autorità giudiziarie emettessero un mandato d’arresto europeo nei suoi confronti.
Questo anche perché l’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea consente, in linea di principio, che uno stato membro vieti l’estradizione ai propri cittadini in base alle disposizioni di un accordo bilaterale.
L’articolo 16 della Costituzione tedesca del ’49 in questione, stabilisce che “nessun cittadino tedesco possa essere estradato in un paese straniero”.