Bruxelles – Se in Italia per molti il raggiungimento dell’età pensionabile appare come un miraggio di un’oasi in mezzo al deserto, c’è chi decide di agire per vie legali contro il datore di lavoro che non rinnova il contratto a tempo indeterminato dopo il raggiungimento dell’età pensionabile. Ѐ il caso del tedesco Hubertus John.
Il docente a contratto, presso il Comune di Brema, con l’avvicinarsi dell’età limite ha chiesto di lavorare oltre il tempo previsto. L’amministrazione ha inizialmente confermato una deroga per l’anno 2014/2015, respingendo quella per il semestre dell’anno successivo, ritenendo che la durata determinata violasse il diritto dell’Unione europea, allora John ha intentato causa.
Il Tribunale superiore del lavoro del Land ha confermato, che secondo le leggi vigenti in Germania, è possibile differire la cessazione del contratto solo perché il lavoratore, al raggiungimento dell’età del pensionamento, ha diritto ad una pensione di vecchiaia. In ogni caso è stato chiesto alla Corte di giustizia se questa normativa fosse compatibile con il divieto di discriminazione fondato sull’età e con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in particolare che i ripetuti contratti a tempo determinato non implicassero un abuso dello stesso.
Secondo la Corte Ue il divieto discriminante fondato sull’età non impedisce ad una legge nazionale, come quella vigente in Germania, di prorogare un contratto a un lavoratore giunto al pensionamento. Di conseguenza, questa non sfavorisce i lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile rispetto a quelli che non l’hanno raggiunta, ma si inserisce come una possibile deroga della cessazione del contratto automatico quando questo ha raggiunto l’età pensionabile e può esser compiuta più volte, senza limiti di tempo. Ciò nonostante, si richiede che la prosecuzione del contratto debba avvenire con l’ accordo tra le due parti.
Per la Corte Ue non c’è nessuna violazione dell’accordo quadro sul lavoro per i contratti a tempo determinato. Secondo la stessa, la successione dei rinnovi del contratto può configurarsi come un rinvio del pensionamento, se questo viene prima concordato. Questa procedura non può costituire un abuso ai danni del lavoratore, quindi non è pensabile che i limiti dell’età relativi a quella del normale pensionamento possano implicare una costante precarizzazione del lavoratore pensionabile, soprattutto perché il rinnovo è concordato tra datore e dipendente.
Nei Paesi che prevedono l’allungamento delle aspettative di vita, con l’occhio sempre più attento alla sostenibilità dei conti pubblici, abbiamo notato una stretta dei requisiti per il pensionamento. Questa sentenza rischia di nuocere a molti lavoratori che sono quasi giunti all’età pensionabile. Ѐ note come nel mercato del lavoro spesso i dipendenti siano costretti a sottoscrivere accordi ufficialmente “bilaterali” ma ufficiosamente comodi solo per i datori di lavoro. La posizione assunta dalla Corte Ue si inserisce da una parte in scenario poco positivo come negli Stati dove l’età del pensionamento è stata allungata, mentre dall’altra si prospetta come una grande occasione per rimettersi in gioco negli Stati che prevedono anche delle pensioni anticipate.
La sentenza è a questo link:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180023it.pdf