Bruxelles – Rimossi tutti gli ostacoli in cui incappano privati ed imprese europee negli acquisti online. Il Consiglio Ue ha adottato un regolamento per vietare il blocco geografico nel mercato online interno, il cosiddetto ‘geo-blocking’. Le nuove normative, che saranno inserite nella Gazzetta ufficiale dell’Ue entro la fine di marzo 2018, ed entreranno in vigore tra nove mesi, permettono che consumatori e aziende Ue abbiano pari accesso ai prezzi, alle vendite e alle condizioni di pagamento al momento dell’acquisto di prodotti e servizi offerti da un sito web registrato in uno Stato Membro diverso dal loro.
“La fine del geo-blocking significa una scelta più ampia e di conseguenza migliori accordi per i consumatori e maggiori opportunità per le imprese”, ha dichiarato Lilyana Pavlova, a nome della presidenza bulgara del Consiglio Ue.
Sono esclusi però dal nuovo regolamento i contenuti coperti dal copyright o la vendita di opere protette dal diritto d’autore in forma immateriale, come servizi di streaming musicale, e-book, giochi online e software. Su questo tipo di prodotti e servizi il dibattito in Commissione è ancora in corso. Sono inoltre esclusi altri servizi come i servizi finanziari, di streaming televisivi, di trasporto, sanitari e sociali, in linea con la direttiva sui servizi.
Grazie al documento deliberato, gli operatori commerciali non potranno discriminare i clienti se provenienti da un altro Paese membro per quanto riguarda i termini e le condizioni generali, inclusi i prezzi, in tre circostanze: se il commerciante vende beni per cui di offre anche la consegna o che sono raccolti in un luogo concordato con il cliente; se fornisce servizi cloud (luogo online dove salvare i proprio file), servizi di data warehousing (archivio informatico contenente i dati di un’organizzazione), hosting (affitto dello spazio necessario per pubblicare una o più pagine Internet) e fornitura di firewall (i firewall sono dispositivi posti a protezione dei punti di interconnessione tra una rete privata interna ed una rete pubblica esterna oppure tra due reti differenti); se fornisce servizi che vengono ricevuti dal cliente nel paese in cui opera il commerciante, come la sistemazione in albergo, eventi sportivi, noleggio auto o biglietti d’ingresso per festival musicali o parchi di divertimento.
La differenziazione dei prezzi non sarà però vietata, quindi gli operatori saranno liberi di offrire condizioni generali diverse, compresi i prezzi, e di indirizzare offerte a determinati gruppi di clienti in territori specifici. Inoltre, i venditori non saranno obbligati a consegnare merci a clienti al di fuori dello stato membro in cui offrono la consegna.
La discriminazione ingiustificata dei clienti in relazione ai metodi di pagamento sarà vietata. Pertanto, ai commercianti non sarà consentito bloccare o limitare l’accesso dei clienti alla loro interfaccia online per ragioni di nazionalità o luogo di residenza. Una spiegazione chiara dovrà essere fornita se un operatore blocca o limita l’accesso o reindirizza i clienti verso una versione diversa dell’interfaccia online.
Come regola generale, il nuovo regolamento prevarrà in caso di conflitto con il diritto della concorrenza. Il diritto dei fornitori di imporre restrizioni di vendita attive non sarà comunque influenzato. La normativa Ue in materia di concorrenza distingue tra vendite passive (quando le vendite sono effettuate in risposta a ordini non sollecitati) e vendite attive (quando i rivenditori si rivolgono attivamente ai clienti).
La Commissione effettuerà una prima valutazione dell’impatto delle nuove norme sul mercato interno due anni dopo la loro entrata in vigore che includerà una possibile applicazione delle nuove regole a determinati servizi online che offrono contenuti protetti da copyright come musica scaricabile, e-book, software e giochi online.