Bruxelles – Gli Stati membri non possono obbligare i fornitori di gas naturale a mantenere in esclusiva sul loro territorio nazionale le riserve di gas sufficienti a soddisfare gli obblighi previsti dal regolamento Ue sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas. È questa la sentenza emessa oggi dalla Corte di Giustizia europea, pronunciata a seguito di una domanda del Conseil d’État francese, al quale si erano rivolte le società Eni, Eni Gas & Power France e Uprigaz per far annullare un decreto francese che, a loro parere, sarebbe andato contro al regolamento dell’Unione sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale.
Secondo le tre società, il decreto francese amplierebbe illegittimamente la definizione dei “clienti protetti” prevista dal regolamento comunitario. Sulla base del regolamento Ue, la definizione dei clienti protetti è importante perché impone una serie di obblighi ai fornitori di gas per garantire, in caso di crisi, la sicurezza dell’approvvigionamento dei clienti più vulnerabili. Le tre società, inoltre, hanno sostenuto che per garantire la continuità dell’approvvigionamento di gas ai clienti, il decreto impone ai fornitori di detenere in Francia scorte di gas naturale sufficienti, il che comporterebbe che l’80% dei diritti di stoccaggio debba essere detenuto nel territorio nazionale.
Nella sua decisione, la Corte di giustizia europea rileva innanzitutto che il regolamento comunitario consente agli Stati membri di imporre ‘obblighi aggiuntivi’ alle imprese del gas per motivi di sicurezza dell’approvvigionamento di gas. Pertanto, gli Stati membri possono imporre alle imprese di gas naturale un obbligo supplementare di stoccaggio del gas nei confronti dei clienti che non rientrano necessariamente nella definizione di “clienti protetti” . Tuttavia, la Corte ricorda che l’imposizione di tale obbligo aggiuntivo, può avvenire solo nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento: deve basarsi sulla valutazione dei rischi, non deve distorcere indebitamente la concorrenza, non deve ostacolare il funzionamento del mercato interno del gas e non deve pregiudicare la possibilità di ciascun Stato membro di fornire gas naturale ai clienti protetti in caso di emergenza di tipo regionale, nazionale, o Ue. Spetta al Conseil d’État verificare se il decreto controverso soddisfi tali condizioni, assicurando il corretto funzionamento del Mercato unico energetico.
Inoltre, la Corte ha stabilito che la legislazione che obbliga i fornitori di gas a mantenere necessariamente ed esclusivamente sul territorio nazionale le riserve di gas sufficienti, non è compatibile con il regolamento dell’Unione, che vieta alle autorità competenti di tenere conto esclusivamente delle infrastrutture ubicate nel territorio nazionale.