Bruxelles – Informazioni stampate sul biglietto, preparazione del personale, e soprattutto uniformità a livello europeo con applicazione e rispetto delle stesse regole senza eccezione alcuna. La Commissione europea vuole garantire maggiori tutele per chi viaggia in treno, e propone modifiche al regolamento ritenuto insufficiente a tutelare i passeggeri ferroviari in caso di ritardi, cancellazioni e discriminazioni. Le proposte dovranno passare attraverso i voti di Parlamento e Consiglio Ue, con quest’ultima istituzione a rappresentare il vero nodo politico della questione. In materia di trasporti Commissione e governi nazionali hanno competenza concorrente, e ciò ha fatto sì che praticamente tutti gli Stati membri (meno Belgio, Danimarca, Italia, Paesi Bassi e Slovenia) abbiano ottenuto deroghe agli obblighi sui risarcimenti, per varie ragioni.
La Commissione dice ‘basta’, e propone “l’applicazione uniforme delle norme ai servizi a lunga distanza nazionali e transfrontalieri, urbani, suburbani e regionali”. Basta eccezioni, deroghe ed esenzioni, quindi. Si deve risarcire sempre, ogni qualvolta cioè – così dice il regolamento del 2007 sui diritti dei viaggiatori ferroviari – sia “ragionevolmente prevedibile” che il treno arriverà a destinazione più di un’ora dopo l’orario previsto. In questo caso chiunque ha immediatamente diritto a scegliere il rimborso del biglietto (integrale o parziale, a seconda dei casi), o proseguire il viaggio anche con un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile, lo stesso giorno o in altra data.
Nel caso in cui si scelga il rimborso del biglietto e questo non avvenga, il passeggero ha diritto a indennità sul prezzo del biglietto, pari al 25% del costo del ticket in caso di ritardi tra 60 e 119 minuti, e del 50% per ritardi pari o superiori ai 120 minuti.
Le compagnie ferroviarie non dovranno rimborsare né indennizzare in caso di eventi eccezionali e imprevedibili, per effetto della “clausola di forza maggiore” assente finora nella legislazione comunitaria. In base alla speciale clausola i responsabili del servizio di trasporto non dovranno ripagare i viaggiatori per ritardi dovuti da calamità naturali, che non possono essere né previste né evitate. Si chiede però alle compagnie ferroviarie di stampare le informazioni relative ai diritti dei passeggeri sul biglietto per una migliore diffusione delle informazioni sugli strumenti di tutela di consumatori e viaggiatori, ad oggi troppo poco consapevoli di ciò che spetta loro in caso di brutte sorprese.