Bruxelles – La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea, si sa, è uno dei pilastri fondanti del mercato unico. Alcune limitazioni, tuttavia, esistono per gli impieghi presso le amministrazioni pubbliche. Nel trattato sul funzionamento dell’Ue (Tfue), infatti, è presente una disposizione (art. 45, comma 4) che deroga al principio di libera circolazione dei lavoratori per i pubblici impieghi. In assenza di normative e regolamenti più specifici, è la Corte di Giustizia che ha poi fatto scuola in materia con una serie di sentenze che hanno dato chiara interpretazione di questa deroga generale. Secondo la giurisprudenza della Corte, non si può imporre agli Stati di aprire a cittadini dell’Unione europea posti che comportano l’esercizio dell’autorità pubblica e la salvaguardia dell’interesse generale dello Stato.
Nessuna norma europea, dunque, prevede obblighi specifici per gli Stati a rispettare il principio della libera circolazione dei lavoratori in materia di pubblico impiego. Anche se alcune sentenze della Corte europea di Giustizia vanno nel senso di un’apertura.
Dunque sarà molto difficile appellarsi alla legislazione europea si prospetta per i cittadini stranieri (tutti con passaporto di un Paese membro dell’Ue) che hanno visto le loro nomine a direttori di musei promosse dalla riforma del ministro Dario Franceschini e annullate oggi dal Tar del Lazio. Tra i destinatari delle due sentenze anche i direttori del parco archeologico di Paestum e del Palazzo Ducale di Mantova. Il bando di concorso non avrebbe potuto ammettere cittadini non italiani al concorso, è la ragione alla base della decisione del Tar, che ha sollevato alcuni problemi di legittimità anche riguardo alle modalità di svolgimento del concorso.