Bruxelles – Se un volo viene cancellato (non all’ultimo momento per problemi tecnici improvvisi, il che sottopone ad una disciplina di indennizzo diversa) la compagnia aerea ha il dovere di assicurarsi che i viaggiatori siano informati personalmente almeno 15 giorni prima della partenza, altrimenti dovrà pagare un indennizzo di 600 euro.
La prescrizione vale anche se il biglietto è stato acquistato tramite un’agenzia di viaggi: è sempre il vettore che deve assicurarsi che i viaggiatori abbiano ricevuto per tempo la comunicazione. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia europea, la quale precisa anche ce se la compagnia ha avvertito per tempo l’agenzia di viaggi e questa non ha provveduto ad informare i passeggeri, allora il vettore aereo può rivalersi sull’intermediario.
Nella sentenza la Corte ricorda che, “conformemente al regolamento, l’onere di provare se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe al vettore aereo. Qualora il vettore aereo non sia in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tale regolamento”.
La Corte precisa poi che “un’interpretazione del genere vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale un’agenzia di viaggi on-line”.