Bruxelles – Una collisione tra un aereo e un volatile è, di norma, un fatto eccezionale, e dunque i controlli di sicurezza dovuti a questo inconveniente non possono essere computati come ritardo del volo addebitabile alla compagnia aerea e dunque, se superano le tre ore, indennizzabili ai passeggeri. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Ue in una sentenza emessa oggi.
Se però la compagnia aerea esagera con i controlli di sicurezza, andando oltre la normale precauzione, allora sì, tutto il tempo in eccesso rispetto alle verifiche previste dalle normative vigenti, va contato come ritardo addebitabile al vettore, e se dunque supera le tre ore il viaggiatore va indennizzato.
La storia di questa sentenza parte il 10 agosto 2013, quando la Marcela Pešková e Jirí Pešká hanno voluto recarsi a Orstava (Repubblica ceca) da Burgas (Bulgaria) utilizzando un volo operato dalla compagnia aerea ceca Travel Service. Prima di decollare per Ostrava, l’aeromobile che copriva tale tratta di volo aveva già effettuato la tratta da Praga a Burgas, da Burgas a Brno (Repubblica ceca) e da Brno a Burgas.
Durante la tratta da Praga a Burgas, è stato constatato il guasto tecnico ad una valvola. Per la risoluzione di tale guasto è stato necessario un intervento di un’ora e quarantacinque minuti. In seguito, secondo quanto afferma la Travel Service, l’aeromobile è entrato in collisione con un volatile all’atterraggio del volo da Burgas a Brno, circostanza che ha reso necessario il controllo tecnico dell’apparecchio. Tale controllo è stato in un primo tempo effettuato da una società locale abilitata a tale scopo. Tuttavia, il proprietario dell’aeromobile, la società Sunwing, ha insistito affinché un tecnico della Travel Service si recasse a Brno da un’altra città ceca per verificare se l’aeromobile era in grado di volare. In conclusione nessuno di tali due controlli ha riscontrato danni che avrebbero potuto mettere in discussione l’idoneità a volare dell’aeromobile.
A causa di questi due incidenti inaspettati il volo ha subito un ritardo all’arrivo a Ostrava di cinque ore e venti minuti.
Pešková e Pešká hanno successivamente adito il tribunale del loro Paese, la Repubblica ceca per richiedere alla Travel Service il pagamento di un importo di circa 250 euro. A loro avviso il regolamento dell’Unione sulla compensazione dei passeggeri aerei, come interpretato dalla Corte di giustizia, concederebbe loro il diritto ad una compensazione del genere, poiché il loro volo è arrivato a destinazione con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore.
Il giudice ceco si è rivolto ai magistrati europei con una serie di questioni , e la Corte con la sua sentenza ricorda innanzitutto che “possono essere considerati circostanze eccezionali ai sensi del regolamento gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo”. Essa ricorda altresì che non costituisce circostanza eccezionale la prematura difettosità di alcuni pezzi di un aeromobile, essendo un problema tecnico del genere intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell’apparecchio. Infatti, la manutenzione e il buon funzionamento dell’aeromobile ricadono nella responsabilità del vettore aereo.
Per contro, la Corte dichiara che, “non essendo una collisione tra un aeromobile e un volatile, e l’eventuale danno provocato da tale collisione, intrinsecamente legati al sistema di funzionamento dell’apparecchio, tale collisione non è, per la sua natura o per la sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugge, quindi, al suo effettivo controllo”. Di conseguenza, la collisione tra un aeromobile e un volatile costituisce una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento.
Per quanto riguarda la questione se la Travel Service abbia adottato tutte le misure del caso dopo la collisione per evitare il ritardo del suo volo, la Corte rileva che risulta che l’aereo di cui trattasi fosse stato controllato all’aeroporto di Brno da un esperto locale autorizzato a tale scopo in forza delle normative applicabili. In tali circostanze, la Corte ha considerato che un secondo controllo dell’aeromobile non fosse necessario al fine di verificarne l’idoneità al volo, con la conseguenza che il ritardo derivante da un tale controllo non può essere giustificato per quanto riguarda l’obbligo di compensazione previsto dal regolamento.
In ultimo, la Corte dichiara che, nell’ipotesi di un ritardo prolungato del volo, causato non solo da una circostanza eccezionale che non si sarebbe potuta evitare con misure adeguate alla situazione e che è stata affrontata dal vettore con tutte le misure del caso idonee a rispondere alle sue conseguenze (collisione dell’aeromobile con un volatile), ma altresì da un’altra circostanza il cui sopravvenire gli è imputabile (guasto tecnico dell’aeromobile), il ritardo imputabile alla circostanza eccezionale deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo di cui trattasi al fine di valutare se la parte del ritardo imputabile al vettore sia pari o superiore a tre ore e debba quindi essere oggetto di una compensazione pecuniaria.