Bruxelles – I lavoratori distaccati possono essere soggetti al diritto del Paese in cui lavorano, se lì svolgono il grosso delle funzioni e il datore di lavoro non è in grado di dimostrare il contrario. Con questa interpretazione delle regole di diritto l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Ue, Saugmandsgaard Øe, propone di risolvere la causa che vede sul banco degli imputati Ryanair. Se la Corte a livello collegiale dovesse accogliere il principio proposto, la compagnia low cost rischia di essere nella parte del torto e dover rispondere al diritto belga anziché irlandese.
Ryanair, società di diritto irlandese con sede in Irlanda, ha assunto dipendenti portoghesi, spagnoli e belgi distaccandoli all’aeroporto di Charleroi (Belgio). Uno di essi ha fatto causa alla compagnia, rivolgendosi al tribunale di Mons. Decisione contestata dal vettore irlandese, che sostiene la competenza del caso per il giudice irlandese dato che i contratti di lavoro sono stati sottoposti al diritto irlandese e le prestazioni lavorative considerate come effettuate in Irlanda. Però negli stessi contratti viene indicato in Charleroi il luogo di assunzione.
L’avvocato generale sostiene che in casi come questo il giudice cui ci si rivolge deve innanzitutto accertare di essere competente. Lo fa considerando dove il lavoratore inizia e termina le giornate lavorative, dove sono stazionati abitualmente gli aerei dove hostess e steward lavorano (la nazionalità del velivolo non può valere ai fini della valutazione), dove si ricevono istruzioni, dove si è contrattualmente tenuti a risiedere, dove si trova una ufficio messo a disposizione dall’azienda per cui si lavora. Se il giudice ritiene il dipendente non svolga le funzioni nel luogo o il datore di lavoro dimostra che nonostante il lavoratore sia distaccato assolva comunque gli obblighi nel Paese dove ha sede la compagnia, allora la causa si tiene in quel Paese. Altrimenti si tiene nel Paese di distacco secondo il diritto del Paese dove si è distaccati.
Nel caso specifico di Ryanair l’avvocato generale ritiene che “questi criteri designano in modo univoco i giudici del luogo in cui è situato l’aeroporto di Charleroi”, dando torto al vettore irlandese che chiedere di tenere il procedimento in Irlanda. Se confermate dalla Corte, le conclusioni dell’avvocato generale aprono la strada ad un principio da verificare caso per caso, volta per volta.