Bruxelles – Tra Italia e Commissione europea ha ragione quest’ultima: gli aiuti pubblici garantiti a Saremar tra il 2011 e il 2012 sono incompatibili con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato, e devono essere restituiti. Lo ha stabilito il Tribunale dell’Ue, nella sentenza emessa oggi. Sono state accolte tutte le contestazioni sollevate dall’allora commissario per la Concorrenza, Joaquin Almunia. In particolare, un conferimento di capitale a condizioni diverse da quelle di mercato e la compensazione per l’esercizio di alcuni servizi di navigazione hanno procurato a Saremar un indebito vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti. Per porre rimedio alla distorsione della concorrenza creatasi, Saremar deve restituire l’indebito vantaggio di cui ha beneficiato dell’importo totale di circa 10,8 milioni di euro.
Nel 2012 Saremar ha ricevuto un conferimento di capitale dalla Sardegna pari a 6,1 milioni di euro. La Commissione ha concluso che “nessun investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato di investire alle stesse condizioni in circostanze analoghe”, e che per questo motivo l’aiuto si configura come illegittimo. La Commissione ha chiesto all’Italia di recuperare da Saremar la parte del conferimento di capitale già attuata.
La Commissione ha poi constatato la compensazione di 10 milioni di euro decisa con legge regionale sempre a favore di Saremar per l’esercizio, nel 2011 e nel 2012, di due rotte di collegamento fra la Sardegna e l’Italia continentale. Compensazioni ritenuta non conforme alle norme Ue in materia di servizi di interesse economico generale perchè mancanti di i parametri di calcolo. La Commissione ha quindi concluso che Saremar non aveva diritto a una compensazione e doveva rimborsare le somme ricevute.
Il Tribunale ha dato ragione alla Commissione, e respinti i ricorsi di Saremar e Regione Sardegna. Il Tribunale constata che “la Commissione non ha omesso di instaurare un contraddittorio sulla qualificazione di Saremar come impresa in difficoltà e quindi non ha violato i diritti di difesa”: in effetti, la decisione formale di apertura dell’indagine faceva espresso riferimento all’ipotesi che Saremar fosse un’impresa in difficoltà e indicava che la Commissione non disponeva, a quel momento, di indicazioni a tal proposito. La Regione Sardegna o la Saremar avrebbero quindi potuto presentare osservazioni e informazioni sul punto, ma ciò non è avvenuto.
Quanto alla compensazione, il Tribunale rileva che un intervento statale, per sfuggire alla qualificazione di aiuto di Stato, deve rispettare contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro; i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti; la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento; quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.
Pertanto, “è sufficiente che una compensazione sia priva anche di uno solo dei predetti requisiti per essere legittimamente qualificata come aiuto di Stato”. Nel caso in esame, la Commissione ha correttamente ritenuto mancante il secondo requisito (vale a dire, la definizione chiara e predeterminata dei criteri di calcolo della compensazione)