Bruxelles – Nessuna possibilità di aiutare l’editoria abbassando l’Iva sui libri elettronici, gli e-book. Solo quelli di carta possono avere questo incentivo o, al massimo, quelli venduti su un supporto fisico, come i libri su cd-rom.
Lo ha stabilito oggi una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che sostiene e che in base alla direttiva Iva gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta alle pubblicazioni in forma cartacea quali libri, giornali e riviste. Al contrario le pubblicazioni digitali sottostanno all’aliquota normale, ad eccezione dei libri digitali forniti tramite un supporto fisico come un cd-rom.
La Corte costituzionale polacca, investita della questione, ha chiesto alla Corte di giustizia, da un lato, se ciò sia compatibile con il principio della parità di trattamento e, dall’altro, se il Parlamento europeo sia stato sufficientemente coinvolto nel procedimento legislativo.
Con la sua sentenza la Corte constata anzitutto che una differenza di trattamento è giustificata quando sia collegata “a un legittimo scopo perseguito dalla misura che ha l’effetto di instaurarla e sia proporzionata a tale scopo”. Secondo i magistrati “il legislatore dell’Unione è chiamato, quando adotta una misura di carattere fiscale, a operare scelte di natura politica, economica e sociale, nonché a stabilire un ordine di priorità tra interessi divergenti o a effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, occorre riconoscergli, in tale ambito, un ampio potere discrezionale”. Secondo la Corte “l’esclusione dell’applicazione di un’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica è la conseguenza del particolare regime di Iva applicabile al commercio elettronico. Infatti sostengono i giudici -, tenuto conto delle continue evoluzioni cui sono soggetti i servizi elettronici nel loro complesso, si è ritenuto necessario assoggettare tali servizi a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l’aliquota Iva loro applicabile potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata”.
Dunque escludendo l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta ai servizi forniti per via elettronica, “il legislatore dell’Unione evita ai soggetti passivi e alle amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri in una delle categorie di servizi che possono beneficiare di una simile aliquota in forza della direttiva Iva. Di conseguenza, una misura siffatta deve essere considerata idonea a realizzare l’obiettivo perseguito dal particolare regime di Iva applicabile al commercio elettronico”. Secondo i magistrati europei però, accettare l’ipotesi di un’Iva ridotta sui libri digitali, come consentito per la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, “equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d’insieme della misura voluta dal legislatore dell’Unione, consistente nell’escludere tutti i servizi elettronici dalla possibilità di applicare un’aliquota Iva ridotta”.
Per quanto riguarda l’obbligo di consultare il Parlamento europeo nel corso del procedimento legislativo, la Corte sottolinea che questo obbligo implica che il Parlamento sia nuovamente consultato ogni volta che l’atto infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua stessa sostanza da quello sul quale esso è già stato consultato. La Corte ritiene però che “il testo finale della disposizione altro non sia che una semplificazione redazionale del testo contenuto nella proposta di direttiva e la cui sostanza è stata integralmente mantenuta. Il Consiglio non era dunque tenuto a consultare nuovamente il Parlamento”.
Nota: Il rinvio pregiudiziale (come in questo caso) consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.