Bruxelles – Il Parlamento europeo ha approvato le norme che impongono agli Stati membri dell’Ue di informare la Commissione europea della loro intenzione di negoziare accordi di fornitura di energia con Paesi terzi. Si tratta del primo elemento del pacchetto legislativo “Unione dell’energia” ad essere completato.
“Questa legge garantirà la sicurezza energetica degli Stati membri, la creazione di meccanismi efficaci ex ante per la Commissione europea per verificare progetti di accordi sulle forniture di gas e petrolio”, ha affermato il relatore del testo, il polacco Zdzisław Krasnodębski (Ecr). “Una clausola nel testo finale consente l’inserimento di meccanismi di verifica ex ante per gli accordi per l’energia elettrica, quando la legislazione sarà rivista”, ha aggiunto.
Un accordo informale, raggiunto da Parlamento e Consiglio nel dicembre 2016, stabilisce che uno Stato membro, qualora decida di avviare negoziati con un Paese terzo per un modificare o di concludere un accordo intergovernativo sull’energia, debba informare la Commissione europea per iscritto prima dell’inizio dei colloqui. Allo stato attuale, gli Stati membri sono tenuti a presentare tali accordi alla Commissione solo dopo la loro firma. Secondo le nuove norme, la Commissione può rispondere allo Stato membro fornendo un parere su come garantire che il futuro accordo sia compatibile con il diritto dell’Unione in consultazione con altri gli Paesi membri.
Le nuove norme prevedono inoltre che su richiesta di un Paese, o qualora lo ritenga necessario, la Commissione possa partecipare ai negoziati in qualità di osservatore (la sua partecipazione sarà soggetta al consenso scritto dello Stato membro in questione). La Commissione disporrà poi di cinque settimane per informare il paese Ue in questione dei dubbi sull’accordo in corso di negoziazione e di dodici ulteriori settimane per esprimere un parere sulla compatibilità del contratto con il diritto comunitario, in particolare per quanto attiene la normativa sul mercato interno dell’energia e sulla concorrenza. Se uno Stato membro non dovesse tener conto del parere della Commissione nella versione ratificata dell’accordo, dovrà spiegare per iscritto i motivi della propria decisione.