Bruxelles – La Panini con le sue figurine non distorce la concorrenza in Europa. Lo ha stabilito il Tribunale dell’Unione europea con una sentenza emessa oggi.
La vicenda era iniziata con un ricordo di Topps Europe, concorrente della società italiana Panini, secondo la quale quest’ultima si sarebbe assicurata, da oltre 40 anni, il dominio del mercato dell’Unione degli adesivi e delle figurine da collezione relativi ai grandi eventi calcistici (Coppa del mondo Fifa, Coppa Uefa).
In particolare, a seguito degli accordi esclusivi di lunga durata concessi a Panini dagli organizzatori degli eventi calcistici e dell’imposizione, da parte di Panini, di obblighi esclusivi di acquisto ai suoi distributori, a Topps e ad altre imprese sarebbe stato costantemente impedito di entrare in concorrenza su questi due grandi mercati. Topps lamenta anche un abuso di posizione dominante da parte di Panini: così, Topps sostiene di essere stata costantemente discriminata, a beneficio di Panini, nell’ambito delle gare d’appalto e anche che Panini avrebbe praticato dei prezzi eccessivi per le sue collezioni calcistiche.
Nel 2011, Topps chiese dunque alla Commissione di porre rimedio a questa pretesa della concorrenza, ma il15 luglio 2014, la Commissione ha respinto il ricorso di Topps. Quest’ultima ha allora adito il Tribunale dell’Unione europea per fare annullare la predetta decisione della Commissione.
Con la sentenza di oggi però il Tribunale conferma la decisione della Commissione e rigetta il ricorso di Topps.
Il Tribunale considera, innanzitutto, che la Commissione non ha commesso errori concludendo che il mercato in questione non doveva essere limitato agli adesivi e figurine collezionabili inerenti la Coppa del mondo o la Coppa Uefa, ma doveva ricomprendere l’insieme degli oggetti da collezione relativi al calcio e ad altri temi. In particolare, il Tribunale respinge l’argomento di Topps secondo cui le collezioni di Coppa del Mondo e di Uefa costituirebbero un ambito a sé stante per il fatto che Panini applicherebbe a tali due collezioni un prezzo superiore del 20 o del 30 per cento rispetto a quello delle altre collezioni. Il Tribunale constata, in effetti, che l’evoluzione dei prezzi nel tempo delle collezioni Coppa del mondo e Coppa Uefa, almeno in certi Stati membri, è simile a quella di altre collezioni, e che l’aumento del numero di adesivi o di figurine per completare queste due collezioni si può spiegare con il numero importante di squadre e di giocatori.
Il Tribunale conferma, poi, l’analisi della Commissione, secondo la quale la durata degli accordi esclusivi conclusi da Panini non sembra irragionevolmente lunga né sembra condurre alla preclusione anticoncorrenziale delle imprese concorrenti di Panini: in effetti, il mercato degli adesivi e delle figurine è caratterizzato dalla presenza di numerosi concorrenti di Panini che possono partecipare alle gare per l’acquisizione delle licenze. E d’altronde la stessa Topps ne ha vinte diverse.
Il Tribunale, dunque, ritiene non esservi un effetto preclusivo del mercato, tanto più che gli accordi di licenza conclusi nella specie hanno generalmente una durata di quattro anni. Inoltre, il Tribunale rileva che non vi è prova del fatto che Panini imporrebbe un obbligo di esclusiva ai dettaglianti della sua rete di distribuzione nel territorio dell’Unione. Al contrario, emerge dall’inchiesta della Commissione che nessuna clausola d’esclusiva è stata imposta a valle della catena di distribuzione.
Sul preteso abuso di posizione dominante, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia commesso alcun errore manifesto di valutazione concludendo come fosse scarsamente probabile che Panini disponga di una posizione dominante sul mercato di cui trattasi, il quale, anzi, si caratterizza per l’elevato numero delle imprese concorrenti. Peraltro, è emerso che Topps ha acquisito alcuni diritti che precedentemente erano stati attribuiti a Panini, come quelli relativi al campionato di calcio tedesco o quelli relativi alla Champions’ League e all’Europa League organizzati dalla Uefa. Inoltre, Topps non ha fornito alcun elemento a dimostrazione del fatto che il prezzo di vendita delle collezioni di Panini fosse eccessivo in senso assoluto o in relazione al costo di produzione.
In sintesi, il Tribunale conferma l’analisi della Commissione, secondo la quale la concorrenza nel mercato degli adesivi e delle figurine da collezionare non è stata falsata a beneficio di Panini.
Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.