Bruxelles – La normativa italiana sul Durc (documento unico di regolarità contributiva) non è in contrasto con la legislazione europea. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, chiamata a pronunciarsi dal Consiglio di Stato sulla vicenda che ha coinvolto la Ciclat – Società cooperativa di produzione e lavoro. L’azienda nel 2012 aveva presentato un’offerta ad una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi di pulizia e di manutenzione di immobili, scuole e centri di formazione della pubblica amministrazione. Dopo una una verifica disposta d’ufficio, è risultato però che la Ciclat avesse il Durc negativo al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, e per questo è stata automaticamente esclusa dalla procedura d’appalto, così come previsto dall’ordinamento italiano. Tutto ciò nonostante si trattasse di un semplice ritardo nel pagamento di un modesto debito contributivo, immediatamente sanato e quindi insussistente al momento dell’aggiudicazione.
La Ciclat ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza del Tar Lazio che le ha dato torto, e il Consiglio di Stato ha quindi deciso di sollevare una questione pregiudiziale davanti alla Corte Ue. I giudici del Lussemburgo hanno stabilito che la direttiva europea sugli appalti pubblici non è in contrasto con la normativa nazionale. Giusto quindi escludere d’ufficio la Ciclat dall’appalto, così come tutte le aziende che si sono trovate e che si potrebbero trovare in futuro nella stessa situazione.
La Corte rileva, infatti, che la direttiva lascia agli stati membri il compito di determinare entro quale termine gli interessati devono mettersi in regola con i propri obblighi relativi al pagamento dei contributi e possono procedere a eventuali regolarizzazioni a posteriori, purché tale termine rispetti i principi di trasparenza e di parità di trattamento. Dalla direttiva, poi, “non si evince assolutamente che alle autorità competenti sia vietato richiedere d’ufficio agli istituti previdenziali il certificato prescritto e comunque poco importa che l’imprenditore non sia stato preavvisato dell’irregolarità della propria situazione nel pagamento dei contributi, purché abbia la possibilità di verificare in ogni momento la regolarità della sua situazione presso l’istituto competente”.