Bruxelles – Il prestito di un libro elettronico può, a determinate condizioni, essere equiparato a quello di un libro tradizionale. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con una sentenza su un caso sollevato dalla Vereniging Openbare Bibliotheken (Vob), l’associazione che riunisce tutte le biblioteche pubbliche nei Paesi Bassi. Tale associazione aveva presentato un ricorso contro la Stichting Leenrecht, una fondazione incaricata della riscossione della remunerazione dovuta agli autori, per ottenere il riconoscimento dello stesso regime applicato ai libri di carta anche per gli ebook. In particolare, la causa riguarda i prestiti organizzati secondo il modello “one copy, one user”, che consiste nel fornire agli utenti la copia di un libro digitale “a scadenza”, cioè che rimane accessibile solamente fino al termine del periodo di prestito. Nei Paesi Bassi, infatti, gli ebook non rientrano nel regime del prestito pubblico applicato ai libri tradizionali e sono messi a disposizione del pubblico su internet dalle biblioteche pubbliche, sulla base di accordi di licenza con i titolari dei diritti.
Il Tribunale dell’Aia ha chiesto chiarimenti alla Corte Ue per risolvere la controversia, e i giudici del Lussemburgo hanno stabilito che “non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della direttiva” Ue in materia del 2006. “Tale conclusione è peraltro avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia che il diritto d’autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici”, scrive la Corte in una nota. Quindi la pratica “one copy, one user” è da considerarsi un prestito a tutti gli effetti.