Bruxelles – Niente Iva agevolata su libri, riviste e giornali online né tantomeno sugli ebook. La disparità di trattamento che riserva un’aliquota ridotta alle sole pubblicazioni cartacee e non a quelle digitali è legittima. A sostenerlo è il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia europea Juliane Kokott, chiamata ad esprimersi sul tema su richiesta del Difensore civico polacco che dubitava della validità dell’attuale direttiva sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto secondo cui gli Stati membri possono applicare Iva ridotta alle pubblicazioni cartacee o ai libri digitali forniti tramite supporto fisico (ad esempio un cd-rom), mentre devono imporre aliquota normale a tutte le altre pubblicazioni in formato digitale.
Dubbi infondati, secondo l’avvocato generale, visto che pubblicazioni cartacee e digitali non sono comparabili. Perché? Prima di tutto, secondo Kokott, perché “non esiste necessariamente un rapporto di concorrenza effettiva” tra i due tipi di pubblicazioni e spetta al legislatore dell’Unione stabilirlo. Dall’altro lato, prosegue il parere, bisogna considerare “i costi di distribuzione notevolmente diversi” tra pubblicazioni cartacee e digitali che creano “una differenza sostanziale tra le pubblicazioni in forma cartacea e quelle in formato digitale per quanto concerne i bisogni di promozione”. Insomma per la Corte “ad oggi, la differenza di trattamento è giustificata”. Il parere dell’avvocato generale non è vincolante per la sentenza finale che però quasi sempre lo rispecchia.
Lo stesso per quanto riguarda l’applicabilità dell’Iva ridotta ai libri digitali forniti tramite un supporto fisico, come un cd-rom, ma non invece ai libri digitali forniti per via elettronica, ad esempio gli ebook in cui il supporto elettronico è venduto separatamente. Questa, secondo l’avvocato generale, “non configura una violazione del principio di parità di trattamento” perché, nonostante tra le due tipologie di libri esista un rapporto di concorrenza, “la differenza di trattamento è giustificata, tenuto conto in particolare delle specifiche esigenze della tassazione dei servizi elettronici, che ai sensi della direttiva Iva sono esclusi in maniera globale dal regime dell’aliquota ridotta”. Inoltre, secondo Kokott, “i libri digitali forniti per via elettronica possono essere offerti ad un prezzo normalmente più basso rispetto a quelli forniti tramite un supporto fisico, anche quando sono assoggettati ad un’aliquota Iva maggiore”.
Sebbene in questo caso il tema sia più ampio, la Corte torna così a ribadire la sua contrarietà all’Iva ridotta sugli ebook, già argomento di contesa tra Bruxelles e diversi Stati europei, Italia inclusa. La Corte aveva già accolto il ricorso della Commissione europea contro Francia e Lussemburgo che dal 2012 hanno introdotto un’aliquota agevolata, rispettivamente del 5,5% e del 3% sui libri digitali. Esempio seguito anche dall’Italia che, da dicembre 2014, ha abbassato l’Iva sugli ebook dal 22% al 4%. A marzo dello scorso anno i ministri della cultura di Francia, Germania, Polonia e Italia hanno anche inviato una lettera congiunta all’esecutivo comunitario per chiedere di intervenire nella disputa sui libri elettronici. Richiesta che l’esecutivo comunitario pare essere decisa ad accogliere: ad aprile la Commissione ha annunciato una riforma complessiva del sistema dell’Iva nella quale dovrebbe rientrare anche la riduzione sugli ebook e sulle riviste digitali chiesta a gran voce dall’Italia. La rivoluzione dovrebbe scattare entro la fine dell’anno ma fino ad allora per la Corte resta valida la direttiva che impone per gli ebook un’Iva più elevata.