Bruxelles – Gli e-book hanno gli stessi diritti di quelli cartacei. E così anche i loro autori hanno gli stessi diritti economici. Presto le biblioteche potrebbero avere molti meno scaffali e i “vecchi” libri potrebbero essere sostituiti dai più moderni e-book. Ma questi ultimi dovranno essere prestati e noleggiati alle stesse condizioni dei libri cartaceo. A chiederlo l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Ue in seguito ad una controversia nata tra l’associazione delle biblioteche pubbliche olandesi Vob e la Stichting Leenrecht, una fondazione che riscuote le remunerazioni dovute agli autori.
Una direttiva del 2006 sul noleggio dei libri prevede che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il prestito spetti all’autore dell’opera, anche se gli Stati membri possono attuare una deroga in caso di prestito pubblico, a condizione che gli scrittori ricevano un’equa remunerazione. Ma nei Paesi Bassi il prestito dei libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche non rientra in questo regime. Perciò la Vob (Vereniging Openbare Bibliotheken), ha citato in giudizio la Stichting Leenrecht per ottenere una sentenza a favore dell’inclusione degli ebook nel percorso stabilito dalla direttiva del 2006. Il ricorso della Vob riguarda in particolare i prestiti organizzati secondo il modello «one copy one user» : il libro digitale viene scaricato dall’utente per la durata del prestito e in quel periodo non è accessibile ad altri. Alla scadenza l’ebook diviene automaticamente inutilizzabile e può essere noleggiato da un altro lettore. Il Tribunale dell’Aia, nei Paesi Bassi, ha ritenuto di dover sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell’Ue.
L’avvocato generale Szpunar ha concluso che la messa a disposizione degli ebook da parte delle biblioteche pubbliche, per un periodo limitato, può rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva sul diritto di noleggio e di prestito. Secondo l’avvocato, il cui parere solitamente viene accolto dai giudici nella sentenza finale, bisogna interpretare in modo “dinamico” o “evolutivo” la direttiva che, pur parlando di soli libri cartacei, deve comprendere anche quelli digitali, dato che quando la norma europea è stata emanata la tecnologia dei libri digitali era solo agli inizi. Attualmente le biblioteche prestano libri in formato digitale ma attraverso contratti di licenza conclusi con gli editori, che principalmente avvantaggiano solo questi ultimi. Invece se il prestito digitale rientrasse nell’ambito di applicazione della direttiva, gli autori potrebbero percepire una adeguata remunerazione, indipendentemente dai contratti conclusi con gli editori.