Bruxelles – Uno Stato membro dell’Unione europea può escludere da alcune prestazioni sociali i cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi del loro soggiorno. Non sono i quattro anni che il Consiglio europeo ha riconosciuto alla Gran Bretagna per evitare la Brexit, ma può essere una base giuridica sulla quale costruire un sistema di maggiori “concessioni”.
Lo ha deciso la Corte d Giustizia europea confermando la sua giurisprudenza in una sentenza emessa oggi, ricordando che, secondo la direttiva “cittadino dell’Unione”*, i cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato membro per un periodo fino a tre mesi, senza altre condizioni o formalità oltre al requisito del possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità.
Durante questo periodo, gli Stati membri non possono esigere che i cittadini dell’Unione possiedano mezzi di sussistenza sufficienti e un’assicurazione malattia personale, e la direttiva consente loro, per preservare l’equilibrio finanziario del loro sistema di previdenza sociale, di negare a questi cittadini la concessione di qualsivoglia prestazione d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno. Secondo la Corte, questo rifiuto non presuppone un esame della situazione individuale dell’interessato.
Con questa sentenza, la Corte risponde alle questioni del Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunale superiore per il contenzioso in materia sociale del Land Renania settentrionale Vestfalia, Germania), che deve decidere una controversia tra la famiglia spagnola Peña-García e un centro tedesco per l’impiego. Il centro per l’impiego ha negato le prestazioni di sussistenza tedesche al signor Joel Peña Cuevas e a suo figlio per i primi tre mesi del loro soggiorno in Germania. La normativa tedesca, infatti, prevede che gli stranieri, in linea di principio, siano esclusi da tali prestazioni durante i primi tre mesi del loro soggiorno.
* Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, nonché rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).