Bruxelles – Dal primo gennaio è pienamente operativo il Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (SIM) che prestano servizi che comportano l’assunzione di rischi in proprio (Single Resolution Mechanism, SRM), complementare al Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism – SSM) con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell’area dell’euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione. Una nota esplicativa della Banca d’Italia aggiunge che è altresì prevista l’istituzione di un Fondo di risoluzione unico per il finanziamento dei programmi di risoluzione (Single Resolution Fund, SRF) alimentato dai contributi degli intermediari dei paesi dell’area dell’euro con un piano di versamenti distribuito in 8 anni, senza utilizzo di denaro pubblico.
Il commissario europeo Jonathan Hill, responsabile per Stabilità finanziaria, Servizi finanziari e Mercati dei capitali dell’Unione spiega che “questo significa che ora abbiamo un sistema per risolvere le crisi bancarie e per pagare la risoluzione in modo che i contribuenti siano protetti dal dover loro salvare le banche se falliscono. Gli errori delle banche non dovranno più ricadere sulle spalle dei cittadini”.
Il sistema è formato dalle Autorità nazionali di risoluzione (National Resolution Authority, NRA) e dal Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB), un’agenzia europea per l’esercizio delle funzioni di risoluzione, nel cui board sono presenti anche i rappresentanti delle autorità nazionali. Il sistema di risoluzione unico dovrà assicurare, dal primo gennaio scorso, la gestione ordinata delle crisi delle banche cosiddette significative o con operatività transfrontaliera nell’area dell’euro e delle principali SIM, superando i problemi determinati dalla frammentazione delle procedure su base nazionale. Il Comitato di risoluzione unico assumerà le decisioni in merito ai piani di risoluzione e all’avvio della risoluzione e individuerà le azioni più idonee al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla disciplina comunitaria. Le autorità nazionali di risoluzione, oltre a partecipare alle decisioni del Comitato, sono responsabili dell’attuazione delle concrete misure di risoluzione.
Le Autorità nazionali di risoluzione rimangono altresì responsabili della gestione delle crisi degli intermediari meno significativi. Nello svolgimento di tali attività le NRA agiranno nell’ambito di orientamenti e linee guida stabiliti dal Comitato di risoluzione unico che, in casi eccezionali, potrà esercitare poteri di sostituzione assicurando l’effettiva unitarietà del Meccanismo.
Sia il SRB sia le autorità nazionali si avvarranno degli strumenti di gestione delle crisi introdotti dalla Direttiva 2014/59/UE Banking Recovery and Resolution Directive – BRRD (l’oramai famosa direttiva che ha impedito il salvataggio con soldi pubblici delle quattro banche locali italiane, ndr).
Il d.lgs. 12 maggio 2015 n. 72 e la legge di delegazione europea 2014, approvata il 2 luglio 2015, hanno attribuito alla Banca d’Italia la funzione di Autorità nazionale di risoluzione (NRA). È stata pertanto istituita l’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi; essa svolge i compiti istruttori e operativi del Meccanismo di risoluzione unico, collabora con gli Uffici del SRB, gestisce le procedure di liquidazione di banche e intermediari finanziari.