Roma – Anche il vicepresidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, entra nella disputa tra l’Italia e la Commissione europea sul decreto varato dall’esecutivo per il salvataggio di CariChieti, CariFerrara, Cassa Marche e Banca Etruria. Lo fa dal palco del Rome Investment Forum 2015 organizzato da Febaf (Federazione banche assicurazioni finanza), dove spiega che se non si è ottenuto il via libera dell’Ue per ricorrere al fondo salvabanche, “come è stato fatto dalla Germania”, secondo Tajani è “perché l’Italia non rappresenta un sistema forte a Bruxelles”. Oltre alla “scarsa influenza” del nostro Paese c’è, per l’europarlamentare, una “incapacità a negoziare per portare a casa il risultato”.
Se la Germania è riuscita laddove il governo italiano ha fallito – ovvero ricorrere al fondo salvabanche – è perché “Berlino ha negoziato per 3 anni questa misura”, mentre “l’Italia manda funzionari di secondo livello” e dunque non ha la dovuta attenzione al dialogo con la Commissione europea. Ritiene l’ex commissario all’industria.
Riguardo alla vendita delle obbligazioni subordinate ai clienti delle quattro banche, per Tajani “ha ragione Jonathan Hill”, l’esponente dell’esecutivo europeo titolare della delega alla Stabilità finanziaria, “quando dice che c’è stata superficialità nel vendere ai risparmiatori prodotti che non conoscevano bene”. Un comportamento sul quale potrebbero configurarsi anche dei reati, se fosse dimostrato che le vendite sono state fatte con raggiri e non fornendo le dovute informazioni sui rischi.
Su questo aspetto, l’esponente del Ppe ritiene che “la Banca d’Italia avrebbe potuto fare di più sia in Italia”, vigilando meglio, “che a Bruxelles”, dove evidentemente Palazzo Koch avrebbe dovuto contribuire, per Tajani, a individuare una forma migliore per il fondo salvabanche, visto che la Commissione ha impedito il ricorso a quello strumento proprio perché la presenza di Bankitalia nel fondo configurava a suo avviso un aiuto di Stato.
Tajani si rivolge però anche alla Commissione europea con un’interrogazione presentata oggi, nella quale chiede come “intenda tutelare i risparmiatori meno abbienti” coinvolti nel salvataggio delle quattro banche e se i risarcimenti previsti dal governo italiano “siano compatibili con la normativa Ue sugli aiuti di Stato” sulla base dei Trattati Ue. Ll’articolo cui fa riferimento Tajani è riportato qui sotto:
Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti.
E questo è il testo dell’interrogazione:
Con un decreto del Consiglio dei Ministri, approvato il 22 novembre scorso, il Governo italiano ha proceduto alla ristrutturazione di quattro istituti bancari: la Cassa di Ferrara, la Banca Marche, la Banca Etruria e la Carichieti. La ristrutturazione è avvenuta secondo la nuova legislazione europea in materia che prevede l’applicazione del meccanismo di risoluzione unico. Di conseguenza, i costi dell’operazione sono sostenuti anche dagli azionisti e obbligazionisti delle quattro banche coinvolte, in particolare i risparmiatori in possesso di cosiddetti titoli subordinati emessi dagli istituti, ovvero dei classici strumenti di risparmio. Ciò riguarda circa 130 mila correntisti, molti dei quali rischiano di perdere i risparmi di una vita.
Alla luce di quanto esposto, si chiede alla Commissione europea:
1. In che modo e con quali iniziative essa intende tutelare i risparmiatori meno abbienti coinvolti nell’operazione di ristrutturazione?
2. Non ritiene che l’erogazione di risarcimenti a risparmiatori sia compatibile con la normativa UE sugli aiuti di Stato, in quanto l’articolo 107, comma 2, lettera a) TFUE prevede la possibilità di erogare aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori?