Bruxelles – La Direzione generale Concorrenza (Dg Competition) della Commissione europea, contestata martedì dal ministro dell’Economia italiano Pier Carlo Padoan per la sua opposizione all’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) nel salvataggio di quattro piccole banche italiane (Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di risparmio di Chieti e Carife), ha risposto ribadendo e precisando le sue ragioni.
Secondo la Commissione, il salvataggio delle banche operato dal Fitd potrebbe configurare un aiuto di Stato, vietato dal diritto Ue. Una tesi basata su “motivazioni giuridiche che a volte mi sfuggono”, aveva detto Padoan, sottolineando il fatto che il Fitd è finanziato “con soldi privati, non c’è un centesimo di soldi pubblici”.
Ma una portavoce dell’Esecutivo comunitario ha sottolineato, parlando con i giornalisti, che in realtà la posizione della Dg Concorrenza è basata sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, e sulla tesi secondo cui si ha aiuto di Stato non solo quando il sostegno a un’impresa avviene attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche, ma anche quando si verifica con fondi privati in base a un’azione “imputabile” allo Stato.
In altre parole, affinché si configuri un aiuto di Stato, non è affatto necessario che il sostegno a un’impresa sia realizzato direttamente con fondi pubblici. Basta, in realtà, che le risorse, anche se private, siano fornite in base a un’imposizione dello Stato (com’è nel caso del finanziamento del Fitd da parte delle banche) e che l’utilizzo del fondo in cui tali risorse sono versate resti nella disponibilità dell’autorità pubblica.
In questo caso, argomenta ancora la Commissione, le risorse del Fondo interbancario che dovrebbero servire a garantire i depositi sono usate dallo Stato per soccorrere alcuni istituti di credito con un intervento che oltretutto può essere selettivo, e quindi creare vantaggi indebiti nei confronti della concorrenza.
Nel motivare, in una lettera al governo italiano del 27 febbraio scorso, la sua decisione di aprire un’indagine approfondita per aiuti di Stato su un altro caso di sostegno a una banca (Tercas) attraverso il Fondo Fitd, la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager aveva così riassunto l’argomentazione giuridica della Commissione: “Tutti i mezzi finanziari con cui le autorità pubbliche forniscono un sostegno fattizio alle imprese rientrano nel controllo degli aiuti di Stato, indipendentemente dal fatto o meno che tali mezzi siano attivi permanenti del settore pubblico”.
“I contributi obbligatori imposti, gestiti e ripartiti in conformità con la legge o altre norme pubbliche – continuava la commissaria – implicano un trasferimento delle risorse dello Stato anche se non sono amministrati dalle autorità pubbliche. Il mero fatto che tali risorse siano in parte finanziate da contributi privati – puntualizzava ancora Vestager – non è sufficiente per escludere il carattere pubblico di tali risorse, poiché il fattore rilevante non è l’origine diretta delle risorse, ma il grado di intervento dell’autorità pubblica nella definizione della misure e delle loro modalità di finanziamento”.
La Commissione cita, fra l’altro le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Ladbroke, Stardust Marine, e Doux Élevage, in cui si argomentava che le risorse che rimangono sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità pubbliche, costituiscono risorse statali. Il concetto di “imputabilità” allo Stato, inoltre, è stato chiarito in una sentenza del dicembre 2014 sulla legge austriaca sull’elettricità verde. In questo caso, il fatto che fosse stata stabilita per legge l’esenzione parziale degli utenti forti consumatori di energia dal finanziamento dell’elettricità verde in Austria è stato ritenuto sufficiente per concludere che vi fosse un aiuto di Stato, anche se il meccanismo era gestito da una società per azioni.
Articolo tratto da Askanews