Roma – La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge che modifica le norme per il riconoscimento della cittadinanza agli stranieri che non abbiano genitori italiani. Il testo, che per il via libera definitivo dovrà passare al Senato, sostituisce infatti lo ‘ius sanguinis’ (diritto di sangue) con lo ‘ius soli’, che lega il diritto alla nascita sul territorio nazionale, e lo ‘ius culture’ che attribuisce il diritto a chi frequenti le scuole italiane.
Come funzionano le nuove norme in base alle quali, con la cittadinanza italiana, verrà riconosciuta anche quella europea? Chi nasce sul territorio nazionale da genitori stranieri potrà ottenere lo status di cittadino italiano a patto che la mamma o il papà siano in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da uno stato dell’Unione europea. Quest’ultimo requisito fa sì che il diritto non si estenda ai figli di due cittadini Ue, che in quanto tali non possono ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo. Quello del permesso di soggiorno europeo è comunque un punto che rimane controverso, come dimostrano le perplessità espresse dai deputati Paolo Beni (Pd) e Celeste Costantino (Sel), che pure hanno approvato la norma. Non è dunque da escludere che in Senato si possano apportare correzioni.
A richiedere il riconoscimento della cittadinanza in base allo ‘ius soli’ deve essere un genitore (o chi ne esercita la responsabilità) attraverso una dichiarazione presentata al comune di residenza del figlio entro il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimo. Se tale dichiarazione non viene espressa dai genitori, lo stesso interessato può fare richiesta entro due anni dal compimento del diciottesimo anno. Sono previste procedure volte a informare gli interessati di questo loro diritto e, qualora la comunicazione non avvenga, sono sospesi i termini per la presentazione della domanda.
Lo ius soli era in realtà già previsto dall’ordinamento attuale, ma riguardava solo i nati in Italia da genitori stranieri – a prescindere da eventuali permessi di soggiorno – e che però avessero ininterrottamente vissuto in Italia fino ai 18 anni. È una modalità che rimane in vigore per chi non ha un genitore con titolo di soggiorno Ue di lungo periodo, ma il termine per la presentazione della domanda è innalzato da uno a due anni dopo il raggiungimento della maggiore età.
L’altra strada concessa agli stranieri per ottenere la cittadinanza riguarda requisiti culturali. Un minore che ha fatto ingresso in Italia entro il 12 anno di età può diventare cittadino del nostro Paese dopo aver frequentato una suola – inclusi istituti di formazione professionale – con regolarità per almeno 5 anni. Nel caso si tratti di istruzione primaria, è necessaria la conclusione positiva del ciclo di studi. La richiesta va presentata dal genitore, che deve essere in possesso di residenza legale, oppure dallo stesso interessato entro il compimento della maggiore età.
Le norme, infine, saranno applicate anche agli stranieri già presenti in Italia e in possesso dei nuovi requisiti, anche se hanno superato il limite di 20 anni di età per presentare la richiesta. Si tratta di circa 127 mila stranieri, ai quali il ministero degli Interni avrà sei mesi per rilasciare il nulla osta.