Bruxelles – Le regole ci sono, ma sono poco chiare e chi deve farle rispettare non lo fa. In sostanza l’Europa vola alto, o almeno ci prova dal lontano 1991, ma sempre con la testa tra le nuvole. Un gioco di parole, se pensiamo che parliamo di trasporto aereo, solo che c’è poco da stare allegri. Il settore aereo è oggetto di azioni legislative da prima che i Paesi dessero vita al trattato di Maastricht, ma una piena tutela dei diritti dei passeggeri può attendere. E’ vero che dal 1991 – anno in cui l’allora Cee adottò il regolamento 295 per il rimborso in caso di imbarchi negati – il quadro è completamente cambiato: è cambiata la struttura dell’Ue, è cambiato il mercato, sono cambiati gli operatori. Proprio per questo a più riprese si è rimesso mano alla legislazione comunitaria con l’obiettivo di adeguare i diritti dei passeggeri alla mutata realtà, ma senza risultati. Il Parlamento europeo fa il punto della situazione, e i conti non tornano. “L’attuazione è la debolezza della legislazione dell’Unione europea sui diritti dei passeggeri aerei”.
LE REGOLE. Nel corso degli anni di regole se ne sono prodotte molte. Come detto il primo documento a favore dei cittadini europei è il regolamento 295 del 1991, che prevedeva l’istituzione di un sistema di rimborsi a quanti si vedevano negato l’imbarco su un volo prenotato. E’ nel 2000 che la Commissione europea propone una modifica dello stesso regolamento in senso più ampio. Innanzitutto si estendevano le norme anche ai voli charter, prima non presi in considerazione; poi si estendeva il diritto di rimborso anche in caso di voli cancellati e non solo al negato imbarco. Per un testo finale bisogna attendere il 2004: il regolamento 261 finisce però per mostrare la complessità di un settore che divide governi, istituzioni Ue, utenti e operatori. Il testo finale prevede livelli di risarcimento inferiori a quelli proposti dalla Commissione, con le compagnie aeree che vedono riconoscere il principio di “circostanza straordinaria” che li esenta da risarcimenti. E’ l’inizio di contenziosi tra passegeri e compagnie, con i primi che chiedono risarcimenti e le secondo che fanno di tutto per dimostrare di non avere colpa. Nel frattempo nel 1997 con il regolamento 2.027 si riconosce il diritto al risarcimento in caso di incidenti. Nel 2005 il regolamento 2011 si impegna a fornire a tutti i cittadini europei una lista peridiocamente aggiornata delle compagnie aeree bandite per motivi di sicurezza, e dunque da evitare. Infine con il regolamento 1.107 del 2006 l’Ue riconosce i diritti per le personi disabili e a mobilità ridotta.
PROBLEMI D’ATTUAZIONE. Diverse le criticità. In primo luogo manca una comunicazione. Secondo l’ultimo sondaggio di Eurobarometro condotto nel 2014, il 68% degli intervistati non ha mai sentito parlare di diritti europei dei passeggeri. Un dato che spiega perchè solo tra il 5% e il 10% degli aventi diritto al rimborso presenta la domanda. Ma ci sono altri motivi che spiegano il mancato rispetto dei passeggeri:
– La poca chiarezza delle disposizioni contenute nel regolamento 261/2004. “Alcuni concetti sono ambigui, mancano delle definizioni e alcune questioni non vengono affrontante”, denuncia il rileva il Parlamento Ue. In particolare c’è disaccordo sull’interpretazione del concetto di “circostanza straordinaria”;
– Il mancato controllo degli Stati membri. “Sanzioni insufficienti e inconsistenti da parte degli Stati significano assenza di incentivi per il rispetto del regolamento 261/2004”;
– I passeggeri non sanno come né a chi presentare un reclamo. Il regolamento 261/2004 non identifica alcun organismo preposto al ricevimento delle richieste di risarcimento. Di conseguenza, tempi e modalità di gestione delle pratiche cambiano a seconda del Paese e da compagnia a compagnia.
Insomma, l’Europa ha lavorato decenni per produrre legislazioni inefficaci, confusionarie e poco note (forse meglio così, verrebbe da dire, vista la magra figura dell’Ue). La Commissione Barroso nel 2013 ha quindi deciso di mettere nuovamente mano ai testi esistenti. Con la proposta di regolamento del 13 marzo 2013 si intende modificare i regolamenti 261/2004 e 2027/1997, ma la storia sembra destinata a ripetersi. Dati gli interessi in gioco, le tre istituzioni ancora non hanno trovato un accordo. La Commissione propone, tra le varie cose, di prevedere rimborsi anche per ritardi prolungati (più di tre ore) anche in circostanze eccezionali, il pagamento dell’albergo e 100 euro a passeggero. Il Parlamento ha apportato delle modifiche (125 euro a passeggero e diritto al risarcimento in caso di cancellazioni/perdite di volo per bancarotto e/o fallimento), ma il Consiglio non ha ancora raggiunto un approccio generale per poter negoziare col Parlamento. Come per il file Cielo Unico Europeo, anche qui si resta in stand-by, e si mostrano tutti i limiti dell’Unione europea a ventotto velocità.
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