Si chiama “Public-private partnership” (Ppp), ed è uno dei modi con cui l’Unione europea finanzia la realizzazione delle opere infrastrutturali. Ma è anche motivo di intervento legislativo, visto che è un qualcosa che si presta ad abusi e distorsioni in assenza di una legislazione chiara, e l’Unione europea si fa allora da garante in qualità di controllore. Il Parlamento europeo tenta di fare il punto della situazione attraverso un documento di lavoro redatto per gli eurodeputati. Il partenariato pubblico-privato è uno strumento di collaborazione tra soggetti pubblici (governi, agenzie, organismi internazionali) e soggetti privati (compagnie, imprese, entità no-profit). Permette collaborazioni soprattutto a livello economico, il che – in tempi di piani per gli investimenti – è una buona notizia. L’Unione europea ne fa già ricorso. Nel 2013 la Commissione europea ha avviato otto contratti di partenariato pubblico-privato, che dovrebbero produrre un effetto leva per sei miliardi di euro nell’ambito di Horizon 2020, il programma quadro di ricerca e sviluppo. Lo strumento acquista maggiore importanza adesso che c’è il piano Juncker per gli investimenti, che intende mettere insieme capitale pubblico (contributo degli Stati membri) e soprattutto privato (il piano intende reperire capitale privato sui mercati).
Il partenariato pubblico-privato si presta però a conflitti di interesse, e l’Ue è dovuta correre ai ripari. La soluzione messa a punto permett, da una parte, di stabilire cosa si intende per conflitto di interesse nel partenariato Ppp e, dall’altra, di avere strumenti giuridici adeguati per identificare e gestire situazioni di incertezza legale. Innanzitutto è stabilito che in tre casi possono sorgere casi di conflitto tra gli interessi individuali privati e gli obblighi pubblici: garantendo a qualcuno vantaggi diretti o indiretti ingiustificati, rifiutando di garantire ad un beneficiario i diritti o i vantaggi spettanti, compiendo azioni errate o non dovute che determinino il non rispetto di azioni obbligatorie. Un esempio di illecito del primo caso si ha quando si preferisce un offerente nazionale in caso di contratti o appalti pubblici, mentre il secondo caso di conflitto di interesse si ha quando a priori si esclude da una “Public-private partnership” un soggetto ritenuto più deboli di altri. L’Ue ha quindi riconosciuto, ai fini di arginare il fenomeno, che si determina un conflitto di interesse quando “l’esercizio obiettivo e imparziale delle azioni di un attore finanziario o di un’altra persona è compromesso per ragioni che riguardano la famiglia, la vita sentimentale, affinità politiche o nazionali, interessi economici od ogni altro interesse condiviso con un destinatario.
Alla fase giurisprudenziale si accompagna quella operativa. Prima di firmare un accordo di partnership sia i corpi statali che le aziende devono garantire di avere politiche anti-corruzione, anti-evasione fiscale, e di prevenzione dei conflitti di interesse. Le autorità nazionali, poi, sono tenute a realizzare una struttura di governance che separa e spiega ruoli, al fine di evitare conflitti di interesse. Se le stesse ammministrazioni nazionali hanno il diritto di rescindere un contratto esistente quando stabilire che gli operatori hanno interessi contrastanti che possono influire negativamente sulle prestazioni del contratto. Inoltre, durante l’esecuzione di un contratto riguardante un Ppp, l’Ue potenzia le amministrazioni nazionali con controllo di supervisione, aiutando le autorità nazionali. E’ in quest’ultima azione che si inscrivono le linee guida della Commissione per aiutare le decisioni delle autorità nazionali pubbliche sul sostegno alle imprese o intermediari finanziari, e la promozione della “Guida per la buona governance nei partenariati pubblico-privati” delle Nazioni Unite.