Tassare le vincite da gioco d’azzardo ottenute all’estero, esonerando le stesse realizzate in Italia non è legittimo. Anzi, incentiva tale pratica entro i confini nazionali e rappresenta una restrizione della libera prestazione dei servizi che non è giustificata dal perseguimento di obiettivi attinenti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.
A dirlo è la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con una sentenza sul caso di due italiani a cui era stata contestata l’omessa dichiarazione di varie vincite ottenute in case da gioco all’estero.
Secondo i due accusati, gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti violavano il principio di non discriminazione, dato che le vincite realizzate in Italia sono esenti da imposta.
La Commissione tributaria provinciale di Roma per vederci chiaro ha chiesto alla Corte di giustizia se una normativa nazionale possa assoggettare all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in altri Stati membri, mentre quelle conseguite nelle case da gioco nazionali non subiscono tale prelievo. E se dei motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica consentano di giustificare tale diversità di trattamento.
La Corte ha risposto che, esonerando dall’imposta sul reddito soltanto le vincite da giochi d’azzardo realizzate in Italia, la normativa italiana ha istituito, senza alcuna giustificazione, un regime fiscale differente a seconda che le vincite siano ottenute in questo o in altri Stati membri.
Questa diversità di trattamento fiscale dissuade i giocatori dallo spostarsi e dal giocare a giochi d’azzardo in altri Stati membri, ed è in quanto tale una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi. Inoltre secondo la Corte “l’esclusione generalizzata dal beneficio dell’esenzione disposta dall’Italia va al di là di quanto è necessario per lottare contro il riciclaggio di capitali”.
Se veramente si vuole lottare contro la ludopatia, spiega la Corte, “non è coerente tassare da una parte i consumatori italiani che praticano il gioco d’azzardo all’estero e dall’altra esonerarli in Italia”. E come se l’Italia presumesse senza distinzione e in modo generalizzato che gli organismi degli e gli enti in questione degli Stati membri si dedichino attività criminali.
Nella sostanza, una simile disparità di trattamento, si legge nella sentenza, “incoraggia i consumatori a prendere parte ai giochi d’azzardo”.