“Il bagaglio da stiva è un servizio complementare e quindi può avere un costo addizionale separato”. Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell’Unione Europea che, chiamata in causa dal Tribunale amministrativo Ourense in Spagna, si è pronunciata sul caso di un passeggero spagnolo che aveva presentato reclamo contro la compagnia aerea Vueling, per avere, di fatto, aumentato il prezzo del biglietto a seguito della registrazione del bagaglio in stiva.
Il bagaglio registrato, sentenzia la Corte, può essere soggetto ad un sovrapprezzo rispetto al costo ordinario del biglietto. Le compagnie aree, pur non essendo obbligate, possono prevederlo poiché da una parte il bagaglio da stiva non è indispensabile per il passeggero e dall’altra la sua gestione e custodia possono “determinare costi addizionali a carico del vettore aereo”. Quindi va inteso come un servizio aggiuntivo che il passeggero può scegliere o meno di utilizzare. Situazione opposta per il bagaglio a mano che invece è considerato come indispensabile per il passeggero e, se conforme a requisiti di peso e grandezza, non deve essere sottoposto ad un pagamento extra.
Se tutto ciò per molti viaggiatori italiani può sembrare normale, in Spagna c’è una norma che “manifestamente non consente ai vettori aerei di addebitare un supplemento per il trasporto dei bagagli registrati”. Una disciplina che per la Corte di Giustizia “contravviene al diritto dei vettori aerei di fissare liberamente il prezzo dovuto per il trasporto dei passeggeri aerei”, ossia è contro al principio della libertà in materia di tariffe sancito dal diritto dell’Unione. Oltre a ciò la Corte specifica come una normativa nazionale simile mette in discussione “l’effettiva comparabilità dei prezzi”, poiché le compagnie aeree non soggette a questo tipo di regole non sono autorizzate a indicare una tariffa separata per il servizio di trasporto dei bagagli registrati, mentre quelle soggette alla normativa di un altro Stato membro possono farlo.
La Corte di Giustizia dell’UE, in casi come questo, viene interpellata per stabilire se la normativa nazionale è contraria o meno al diritto dell’Unione, spetta al giudice nazionale, vincolato dalle osservazioni della Corte, risolvere la controversia.