Lo ha deciso la Corte di Giustizia europea, estendendo anche ai procedimenti civili quanto già stabilito per i penali
L’uso dell’italiano è obbligatorio dinanzi ai giudici civili italiani. Qualsiasi atto redatto in un’altra lingua è nullo. Esiste tuttavia una deroga per gli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano: i cittadini italiani che risiedono in tale provincia possono utilizzare il tedesco, una previsione diretta a tutelare la minoranza etnica e culturale germanofona della provincia. Ma, fino ad oggi, un cittadino europeo di lingua tedesca che avesse un procedimento civile a Bolzano, secondo la legge italiana, avrebbe dovuto usare… l’italiano, in quanto sì germanofono, ma non cittadino della Repubblica.
Al Landesgericht Bozen (Tribunale di Bolzano) si sono resi conto dell’incongruità della cosa, ben sapendo, tra l’altro che già dal 1998 la Corte europea aveva esteso il diritto ad usare il tedesco a chiunque nei procedimenti penali (perché su questo le fu posto un quesito). Dunque hanno chiesto alla Corte di giustizia se la limitazione ai soli italiani del diritto di usare il tedesco dinanzi ai giudici della provincia di Bolzano rispetti le regole dell’Unione europea. La questione è nata in seguito ad una controversia in cui una sciatrice tedesca si è ferita su una pista situata nella provincia di Bolzano e chiede il risarcimento danni alla sciatrice ceca ritenuta responsabile dell’incidente. Poiché l’atto di citazione e la comparsa di risposta sono stati redatti in lingua tedesca, il Landesgericht Bozen, in virtù della normativa italiana, dovrebbe dichiarare nulli detti atti. Tuttavia, sono sorti del legittimi dubbi agli efficienti magistrati (bilingui) bolzanini.
Ed infatti, con una sentenza di questa mattina la Corte Ue, sulla base della sentenza del 1998, risponde che il diritto dell’Unione (più precisamente il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità e la libera circolazione garantita ai cittadini dell’Unione) “osta ad una normativa nazionale che, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di un ente locale determinato dello Stato membro in questione, riconosce il diritto di utilizzare una lingua non ufficiale solo ai cittadini di quest’ultimo Stato residenti in detto ente locale”.
Nessuno degli argomenti dedotti dal governo italiano può giustificare la normativa fino ad oggi in vigore. La giustificazione secondo cui il procedimento verrebbe appesantito se i cittadini dell’Unione potessero servirsi del tedesco, la Corte rileva che, secondo le informazioni fornite dal Landesgericht Bozen, i giudici della provincia di Bolzano sono in grado di celebrare i processi indifferentemente in italiano o in tedesco (e anche i tutte e due le lingue, ovviamente, se attori e convenuti parlano in parte italiano e in parte tedesco). Quanto ai costi supplementari che deriverebbero all’Italia dall’applicazione di tale regime linguistico ai cittadini dell’Unione, la Corte ricorda che “motivi di natura puramente economica non possono giustificare una limitazione di una libertà fondamentale garantita dal diritto dell’Unione”.
Ezio Baldari