Riconosciute le ragioni dell’Italia che ha contestato la natura vincolante delle sole tre lingue per il lavoro e soprattutto per il test di accesso, sostenendo che tale requisito fosse un’infrazione del principio di non discriminazione linguistica
Ancora una volta da Lussemburgo arriva un pronunciamento contro il presunto regime linguistico comunitario, che vorrebbe nell’inglese, nel francese e nel tedesco le sole lingue ufficiali di lavoro. Dopo la sentenza del Tribunale di giustizia europea del mese scorso contro bandi di concorso pubblicati solo in tre lingue su ricorso dell’Italia, ancora una volta lo stesso Tribunale dà ragione la nostro paese, annullando il bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori pubblicato su Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 marzo 2010. Si tratta del bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, volto a costituire elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori “amministrazione pubblica europea”, “diritto”, “economia”, “audit” e “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. Il bando in questione chiedeva conoscenze linguistiche di una prima lingua fra le lingue ufficiali dell’Ue ed una “soddisfacente conoscenza di francese, inglese o tedesco” come seconda lingua, obbligatoriamente diversa dalla lingua principale. Una richiesta valida tanto per l’ammissione, quanto per un test di accesso.
L’Italia ha contestato la natura vincolante delle sole lingue inglese, francese e tedesco per il lavoro e soprattutto per il testo di accesso, sostenendo che tale requisito fosse un’infrazione del principio di non discriminazione linguistica. Un orientamento confermato dal Tribunale di Lussemburgo, nella misura in cui non è stato possibile verificare l’esistenza dei requisiti alla deroga del principio di non discriminazione linguistica. In base alle regole comunitarie, si può procedere a limitazioni di tale principio in caso di interesse di servizio qualora tale interesse sia “oggettivamente giustificato”. Il Tribunale dell’Ue ha stabilito però che nel caso in questione gli elementi del bando di concorso “non consentono di verificare se l’interesse del servizio potesse giustificare la deroga alla regola”. Non essendoci una palese esistenza dell’interesse di servizio non si può applicare la deroga al principio di discriminazione linguistica, e pertanto il bando è stato annullato.
R.G.
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