Anche se dovuti a “forza maggiore”. Sentenza della Corte di giustizia Ue: “Risarcimento per servizio non corrisposto come previsto”
Fosse stato anche causato da una alluvione improvvisa, il ritardo eccessivo di un treno deve essere seguito sempre da un rimborso per i viaggiatori. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con una sentenza che afferma che se il ritardo è “significativo”, un rimborso, seppur parziale, è sempre dovuto al cliente.
A portare il caso di fronte ai giudici dell’Ue è stata la Corte amministrativa austriaca, che era stata chiamata a sua volta a pronunciarsi su un ricorso proposto dall’impresa ferroviaria austriaca ÖBB-Personenverkehr AG, impresa a cui era stato imposto di eliminare dalle sue condizioni generali una disposizione che escludeva qualsiasi indennizzo in caso di forza maggiore. Una imposizione a quanto pare giusta perché, per il tribunale di Lussemburgo che ha analizzato la questione, il regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario è chiaro: “Il regolamento – scrive il tribunale – prevede che un passeggero che abbia subito un ritardo pari o superiore a un’ora può chiedere all’impresa ferroviaria il rimborso parziale del prezzo del biglietto. Tale indennizzo corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore. Il regolamento non prevede alcuna eccezione a tale diritto all’indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore”.
Quello che invece non è dovuto, sempre in caso di ritardo causato da ‘forza maggiore’, è solo ed esclusivamente il rimborso per “danno”, a cui invece normalmente un cliente ha diritto quando, ad esempio, il viaggio non può continuare nello stesso giorno a causa di una mancata corrispondenza presa. Se il ritardo è dovuto ad esempio a una nevicata, e nell’arrivare in stazione si perde un altro treno, allora in quel caso non c’è responsabilità diretta della compagnia ferroviaria. In questo caso quindi il risarcimento amministrativo resta, ma quello del danno no. Questo perché l’indennizzo previsto dal regolamento, calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha una finalità del tutto diversa dall’indennizzo di un “danno”, ossia ha la finalità di “compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto”. Diverso è invece il discorso per altri mezzi quali aereo, nave e autobus che possono continuare a non prevedere rimborsi per i ritardi perché le loro condizioni operative non sono paragonabili a quella delle ferrovie.
Ezio Baldari