Lo ha stabilito la Corte di giustizia, che respinge i ricorsi di Fifa e Uefa. Va protetto il diritto all’informazione e va assicurato un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva
Le partite di Coppa del mondo e dei campionati europei di calcio sono di interesse generale, e quindi la trasmissione in esclusiva può essere evitata. E’ quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea, che ha respinto le impugnazioni di Fifa e Uefa contro un precedente pronunciamento del Tribunale, che aveva già affermato lo stesso principio. Da una parte c’è la questione dei diritti televisivi e gli introiti che ne derivano, dall’altra la questione dell’interesse generale.
La Fifa e l’Uefa (la Federazione internazionale delle associazioni calcistiche e l’Unione delle associazioni calcistiche europee) organizzano rispettivamente le fasi finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, e la vendita dei diritti televisivi di tali competizioni costituisce una fonte considerevole dei loro redditi. A patto che siano firmati in esclusiva con contratti di pay-per-view. Da un punto di vista normitivo, però, a livello comunitario la direttiva che disciplina l’esercizio delle attività televisive, consente agli Stati membri di vietare la trasmissione in esclusiva degli eventi che essi considerano di particolare rilevanza per la società, quando una trasmissione di questo genere priverebbe una parte importante del pubblico della possibilità di seguire tali eventi su canali liberamente accessibili.
Di questa facoltà si sono avvalsi Gran Bretagna e Belgio: i due paesi dell’Ue hanno redatto un elenco degli eventi considerati di particolare rilevanza per la loro società, come previsto dalla direttiva. Tali elenchi contenevano per il Belgio, tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo, e per la Gran Bretagna, tutte le partite della fase finale della Coppa del mondo e dei campionati europei. La Commissione europea, dopo aver esaminato gli elenchi trasmessi dagli stati membri, non ha riscontrato incompatibilità con il diritto comunitario. Fifa e Uefa hanno impugnato tali decisioni davanti al Tribunale, contestando il fatto che tutte queste partite di calcio possano costituire eventi di particolare rilevanza per il pubblico di detti Stati. Il Tribunale ha respinto i ricorsi, e Fifa e Uefa hanno presentato impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.
L’organismo di Lussemburgo, con la sentenza di oggi, conferma quanto già stabilito in precedenza. La Corte di giustizia europea ricorda che già il Tribunale, nel precedente pronunciamento, ha constatato, sulla base degli elementi forniti dalla Fifa e dall’Uefa e alla luce della concreta percezione del pubblico di Gran Bretagna e Belgio, che “tutte le partite della fase finale di entrambi i tornei in parola suscitavano effettivamente, presso tale pubblico, un interesse sufficiente da poter costituire un evento di particolare rilevanza”. Risulta infatti che i tornei in questione, nella loro interezza, “sono sempre stati particolarmente popolari non solamente presso i telespettatori che seguono solitamente le partite di calcio in televisione, ma anche per il pubblico generale”. Inoltre tali competizioni sono sempre state trasmesse su canali televisivi di libero accesso. La Corte di giustizia dunque respinge le impugnazioni dando torto a Fifa e Uefa. E’ vero che “il divieto di trasmettere in esclusiva alcuni eventi costituisce ostacoli alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento, alla libera concorrenza e al diritto di proprietà”, ma è anche vero – precisa l’organismo di Lussemburgo – che tali ostacoli “sono giustificati dalla finalità di proteggere il diritto all’informazione e di assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di tali eventi”.
Renato Giannetti