Gianluca Marini spiega perché la nuova imposta non potrà funzionare e perché sarebbe meglio il Ddl Delega che giace in Senato da mesi
Riuscirà la web tax italiana approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati lo scorso 13 dicembre a tassare le vendite realizzate in Italia dai colossi della rete?
Impedirà alle internet company americane di fatturare dall’Irlanda i loro ricavi secondo il meccanismo illustrato nel nostro precedente intervento? (c.d. double irish sandwich).
No, a nostro avviso, e di seguito cercheremo di spiegarne i motivi.
Ma prima, una breve premessa sulla norma contenuta nell’emendamento al Disegno di Legge di Stabilità 2014, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, ed in predicato di diventare legge dello Stato.
A dispetto del nome giornalistico, la web tax non consiste in una nuova imposta digitale, ma nell’obbligo delle internet company straniere di “essere titolari di una partita Iva italiana”; anzi, non potendo obbligare chi è fuori dalla giurisdizione italiana, si obbligano le imprese ed i lavoratori autonomi italiani (i c.d. soggetti passivi ai fini IVA) a finalizzare gli acquisti su internet esclusivamente presso fornitori in possesso di una partita Iva italiana.
Ecco l’articolato di legge approvato:
Poiché lo scopo ultimo dell’emendamento è l’incremento del gettito erariale dell’e-commerce (Iva ed imposte dirette), la logica sottostante dovrebbe essere quella che la fatturazione dei ricavi con una partita Iva italiana determini automaticamente maggiori somme imponibili in Italia.
Ma ciò non avverrà. Ecco i motivi.
Iva. Non si produrrà alcun maggior gettito IVA per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché nella maggior parte dei casi i big di internet che operano nel settore B2C una partita Iva italiana ce l’hanno già! La normativa europea contenuta nel D.L. 35/2005, già da una decina d’anni, impone, nelle c.d. “vendite a distanza ” l’apertura di una partita Iva nello stato di destinazione (Italia); la maggior parte dei campioni dell’e-commerce fatturano già con l’Iva italiana le vendite ai privati italiani!
In secondo luogo, perché nemmeno dal settore B2B è lecito aspettarsi un gettito IVA incrementativo visto che tra gli operatori commerciali l’Iva è di norma una partita di giro (il saldo per lo Stato è generalmente nullo) ed i beni e servizi venduti da un’impresa europea (irlandese) ad una italiana sono già assoggettati all’Iva in capo a quest’ultima attraverso il sistema della c.d. “auto-fatturazione” (art. 17 D.p.r. 633/1972).
Per inciso, non si avrebbe un gettito aggiuntivo nemmeno nel caso in cui l’impresa europea fatturasse la vendita utilizzando una partita Iva italiana (es. cosa che avviene se aprisse un’ “identificazione diretta” o di un “rappresentante fiscale” in Italia); anche in questo caso l’operazione resterebbe neutrale e l’Iva sulla fattura continuerebbe ad essere assolta dall’impresa acquirente italiana.
Insomma, sul fronte del gettito Iva la web tax introdotta sembra far acqua, senza contare che l’obbligo di aprire una partita Iva italiana è da più parti ritenuto in forte contrasto con la normativa comunitaria (Forbes, Italy Passes The Illegal Google Tax, 12 dicembre 2013).
Imposte sul reddito. Anche dal comparto delle imposte dirette (IRES e l’IRAP) non è lecito attendersi alcun maggior gettito. Come spiega al Sole 24 Ore Raffaele Rizzardi, componente del Comitato fiscale europeo, “chi ha scritto la proposta ignora che la partita Iva non significa dover versare imposta sul reddito in quanto, come stabilito dal regolamento 282/2011 dell’Unione europea, la partita Iva stessa non vale come presunzione di stabile organizzazione. In sostanza, sarebbero obbligati a versare se mai l’Iva mica a essere tassati sui redditi”.
In sostanza, Rizzardi ci ricorda che fatturare con la partita Iva italiana non significa affatto che il reddito venga tassato in Italia.
Fin tanto che non verrà ridefinito il concetto di “stabile organizzazione” (cioè il criterio-base di localizzazione/ripartizione a livello internazionale del reddito d’impresa, cfr. art. 162 T.u.i.r. e art. 5 Modello Ocse) gli introiti realizzati all’estero dai big di internet, in assenza di una loro stabile organizzazione in Italia, saranno destinati a sfuggire alla tassazione italiana.
Ma questo processo di riposizionamento del criterio della “stabile organizzazione” non può che avvenire nell’ambito di un coordinamento internazionale con l’Unione Europea e l’Ocse.
A Luglio 2013 l’OCSE ha emanato un Action Plan contro la “Base Erosion and Profit Spliting” (c.d. BEPS), la cui prima azione consiste proprio nella ridefinizione del concetto di stabile organizzazione per le aziende operanti nell’economica digitale. La prima bozza di proposta dovrebbe essere disponibile per Settembre 2014.
Lo scorso 22 ottobre 2013 la Commissione Europea ha creato un “Gruppo di Esperti di Alto Livello” sulla riforma della tassazione dell’economia digitale, le cui prime proposte dovrebbe essere disponibili entro Giugno 2014. L’Italia avrà la Presidenza del semestre europeo a partire da luglio 2014 e potrebbe affrontare il tema della tassazione nell’era globale in quella sede, avendo a disposizione adeguati strumenti giuridici.
In questo ambito Il Governo italiano potrebbe riprendere in mano un’altra e più pregevole proposta di Web Tax da noi commentata nel nostro precedente intervento. Ci riferiamo all’articolo 9, comma 1, lettera i) disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale (di iniziativa parlamentare, approvato alla Camera dei deputati il 25 settembre 2013 e pendente al Senato – atto all’esame del Senato n. 1058), che intenderebbe introdurre un coordinato ed articolato regime di tassazione dell’economia digitale e che, se il Governo volesse, potrebbe sostenere anche a livello europeo, inserendo questa proposta nell’agenda fiscale per il semestre italiano.
In conclusione, continuiamo a sostenere che la strada da seguire nella definizione del nuovo “ordine fiscale digitale” è quella della armonizzazione su scala europea, e non certo la creazione di ulteriori fardelli fiscali e autarchici per le imprese che intendano sfruttare i benefici dell’economia digitale.
Gianluca Marini
gianluca.marini@mazars.it